Art. 19.
                       Disposizioni abrogative

    1.  Sono  abrogate  le  leggi  regionali 27 gennaio 1995, n. 3, e
18 marzo  1997,  n. 5, nonche' ogni altra norma regionale concernente
le  attivita'  di  volontariato  in  contrasto o incompatibile con la
presente legge.
    2.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni  previste  dalla  legge  11 agosto  1991,  n. 266, e dai
relativi  decreti  di  attuazione,  nonche' le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 460/1997.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 5 aprile 2007
                                IORIO