Art. 19. Disposizioni abrogative 1. Sono abrogate le leggi regionali 27 gennaio 1995, n. 3, e 18 marzo 1997, n. 5, nonche' ogni altra norma regionale concernente le attivita' di volontariato in contrasto o incompatibile con la presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dai relativi decreti di attuazione, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460/1997. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 5 aprile 2007 IORIO