Art. 2. Attivita' e organizzazioni di volontariato 1. L'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge e' quella prestata in modo personale. spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esciusivamente per fini di solidarieta', tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte. 2. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte. 3. L'attivita' di volontariato da' diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attivita' stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza entro i limiti da questa preventivamente stabiliti. 4. Ai sensi dell'Art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata al perseguimento dei loro scopi, purche' compatibile con il fine solidaristico, per svolgere le attivita' di cui al comma 1, che si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento, nonche' per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi. 5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita' mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate. 6. Ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse all'attivita' prestata, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alle disposizioni vigenti.