Art. 2.
             Attivita' e organizzazioni di volontariato

    1.  L'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge
e'  quella  prestata  in  modo personale. spontaneo e gratuito, senza
fini  di  lucro,  anche  indiretto,  ma  esciusivamente  per  fini di
solidarieta', tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
    2. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con ogni altro
rapporto  di  contenuto  patrimoniale  con l'organizzazione di cui il
volontario fa parte.
    3.  L'attivita'  di volontariato da' diritto soltanto al rimborso
delle  spese  sostenute per prestare l'attivita' stessa, che verranno
liquidate  dall'organizzazione  di  appartenenza  entro  i  limiti da
questa preventivamente stabiliti.
    4.  Ai  sensi  dell'Art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si
considerano   organizzazioni   di   volontariato   quegli   organismi
liberamente  costituiti, nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata
al  perseguimento  dei  loro  scopi,  purche' compatibile con il fine
solidaristico,  per  svolgere  le attivita' di cui al comma 1, che si
avvalgono  delle  prestazioni  personali,  volontarie  e gratuite dei
propri  aderenti,  in modo determinante e prevalente e di prestazioni
di  lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente
necessari  per  garantire il loro regolare funzionamento, nonche' per
la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.
    5.  Le  organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita'
mediante  strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate.
    6. Ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni
di  volontariato  sono  tenute ad assicurare i propri aderenti contro
gli  infortuni e le malattie connesse all'attivita' prestata, nonche'
per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi,  in  conformita' alle
disposizioni vigenti.