Art. 3. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito presso la giunta regionale - assessorato alle politiche sociali - servizio programmazione dei servizi sociali e rapporti con il terzo settore - il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che e' funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di attivita' di cui all'Art. 1. 2. Sono inserite nel registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 della legge n. 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione: a) l'atto costitutivo e/o lo statuto o l'accordo degli aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata; b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; c) l'elenco dei mezzi e delle strutture di proprieta' e/o in uso da parte dell'organizzazione; d) una dettagliata relazione sull'attivita' svolta o che si intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo; e) copia della polizza assicurativa per i propri adierenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivita' prestata e alla responsabilita' civile verso terzi. La domanda deve indicare il settore di attivita' per il quale si intende ottenere l'iscrizione. 3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del servizio competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nel registro regionale, ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. Qualora il dirigente regionale competente non si sia pronunciato entro il termine indicato la domanda si intende accolta, purche' l'organizzazione sia in possesso dei prescritti requisiti. 4. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e trasmesso alla provincia e al comune interessati. 5. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui al comma 1 trasmettono ai Presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo, o, in mancanza, del rendiconto economico, nonche' una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), e). 6. Il dirigente responsabile del servizio regionale competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento motivato dispone la cancellazione dal Registro delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 e per quelle per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'Art. 3 della legge n. 266/1991. 7. Contro il diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro regionale e' ammesso ricorso ai sensi dell'Art. 6, comma 5, della legge n. 266/1991. 8. il Presidente della giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del Registro regionale all'osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'Art. 12 della legge n. 266/1991; entro la stessa data ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Copia del Registro regionale viene trasmessa alla direzione regionale delle entrate ai fini degli accertamenti di competenza.