Art. 3.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

    1.  Per  le  finalita'  di  cui  alla presente legge e' istituito
presso  la  giunta  regionale  - assessorato alle politiche sociali -
servizio  programmazione  dei servizi sociali e rapporti con il terzo
settore  - il registro regionale delle organizzazioni di volontariato
che  e'  funzionalmente  articolato  in  sezioni  in rapporto ai vari
settori di attivita' di cui all'Art. 1.
    2.  Sono  inserite  nel  registro  regionale le organizzazioni di
volontariato  operanti  nella Regione ed in possesso dei requisiti di
cui all'Art. 3 della legge n. 266/1991.
    A  tal  fine  le  predette  organizzazioni  devono  inoltrare  al
Presidente della giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente
o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:
      a) l'atto   costitutivo   e/o  lo  statuto  o  l'accordo  degli
aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;
      b) l'elenco  nominativo  delle persone che ricoprono le cariche
associative;
      c) l'elenco  dei  mezzi  e delle strutture di proprieta' e/o in
uso da parte dell'organizzazione;
      d) una  dettagliata  relazione  sull'attivita'  svolta o che si
intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto
tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo;
      e) copia  della  polizza  assicurativa  per  i propri adierenti
contro  gli infortuni e le malattie connessi all'attivita' prestata e
alla  responsabilita' civile verso terzi. La domanda deve indicare il
settore di attivita' per il quale si intende ottenere l'iscrizione.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della domanda il
dirigente   responsabile   del  servizio  competente,  verificato  il
possesso  dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nel registro
regionale,   ovvero   il  diniego  motivato  dell'iscrizione  stessa.
L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola
volta  il  decorso  di  tale  termine. Qualora il dirigente regionale
competente  non  si  sia  pronunciato  entro  il  termine indicato la
domanda  si intende accolta, purche' l'organizzazione sia in possesso
dei prescritti requisiti.
    4.    Il    provvedimento    di    iscrizione    e'    comunicato
all'organizzazione  di  volontariato  richiedente,  e' pubblicato nel
Bollettino  ufficiale della Regione Molise e trasmesso alla provincia
e al comune interessati.
    5. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
al  comma 1 trasmettono ai Presidente della giunta regionale, entro e
non  oltre  il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo,
o,  in  mancanza,  del  rendiconto economico, nonche' una dettagliata
relazione  sull'attivita' svolta, con la relativa documentazione e le
eventuali   variazioni   alla   documentazione  di  cui  al  comma 2,
lettere a), b), c), e).
    6.  Il  dirigente responsabile del servizio regionale competente,
entro  trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento
motivato  dispone  la cancellazione dal Registro delle organizzazioni
che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 e per
quelle  per  le  quali  siano  venuti  a  mancare  i requisiti di cui
all'Art. 3 della legge n. 266/1991.
    7.  Contro  il diniego di iscrizione e contro il provvedimento di
cancellazione  dal  registro  regionale  e'  ammesso ricorso ai sensi
dell'Art. 6, comma 5, della legge n. 266/1991.
    8.   il   Presidente  della  giunta  regionale  invia,  entro  il
31 dicembre  di  ogni  anno,  copia aggiornata del Registro regionale
all'osservatorio  nazionale  per  il  volontariato di cui all'Art. 12
della   legge   n.   266/1991;  entro  la  stessa  data  ne  cura  la
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Molise. Copia
del Registro regionale viene trasmessa alla direzione regionale delle
entrate ai fini degli accertamenti di competenza.