Art. 4.
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

    1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro  regionale  hanno  titolo  ad  accedere  alle strutture e ai
servizi  pubblici  o  privati  convenzionati  con  gli enti pubblici,
operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro
attivita',  purche'  questo sia compatibile con le disposizioni degli
statuti  e  dei  regolamenti  degli  enti stessi. L'eventuale diniego
all'accesso  deve  essere motivato dal responsabile della struttura o
del servizio interessato.
    2.  L'accesso  e'  in  ogni  caso  subordinato  ad accordi tra la
struttura  o il servizio e l'organizzazione di volontariato in ordine
alle  modalita'  di  presenza  del  volontario  e  di  rapporto tra i
volontari e il personale della struttura o servizio.
    3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
      a) la  riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di
appartenenza;
      b) il   rispetto   da  parte  del  volontario  della  normativa
specifica  riguardante  l'attivita'  svolta e delle norme di utilizzo
delle attrezzature della struttura o servizio;
      c) il rispetto della privacy degli utenti.