Art. 4. Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attivita', purche' questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato dal responsabile della struttura o del servizio interessato. 2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato in ordine alle modalita' di presenza del volontario e di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro: a) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attivita' svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della privacy degli utenti.