Art. 5. Corsi di formazione 1. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge la Regione, all'interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale negli ambiti di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato. 2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'Art. 3 della presente legge, la possibilita' di organizzare attivita' formative nei settori di competenza, avvalendosi del supporto dei Centri di servizio per il volontariato istituiti in ambito regionale ai sensi dell'Art. 15 della legge n. 266/1991. 3. Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di una particolare attivita' di volontariato sia obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione o di aggiornamento dei volontari, con eventuale esame finale, i corsi possono essere sempre organizzati anche dalle organizzazioni iscritte nel Registro regionale e dai Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 2.