Art. 5.
                         Corsi di formazione

    1.  Allo  scopo  di  rendere  piu' agevole il conseguimento delle
finalita'  di  cui  alla presente legge la Regione, all'interno della
programmazione    di   settore,   promuove   corsi   di   formazione,
qualificazione  e aggiornamento professionale negli ambiti di diretto
intervento delle organizzazioni di volontariato.
    2.  La  Regione  riconosce  alle  organizzazioni di volontariato,
iscritte  nel  Registro  regionale  di  cui all'Art. 3 della presente
legge, la possibilita' di organizzare attivita' formative nei settori
di competenza, avvalendosi del supporto dei Centri di servizio per il
volontariato  istituiti  in  ambito  regionale  ai sensi dell'Art. 15
della legge n. 266/1991.
    3. Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di
una   particolare  attivita'  di  volontariato  sia  obbligatoria  la
frequenza  di  un  corso  di  preparazione  o  di  aggiornamento  dei
volontari,  con eventuale esame finale, i corsi possono essere sempre
organizzati   anche   dalle   organizzazioni  iscritte  nel  Registro
regionale  e  dai  Centri  di  servizio per il volontariato di cui al
comma 2.