Art. 6. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'Art. 3 e' riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai sensi dell'Art. 11, comma 2, della legge n. 266/1991 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato. 3. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, e' garantita l'informazione sull'attivita' legislativa e regolamentare del Consiglio regionale attraverso l'invio gratuito, da parte della Regione, a ciascuna organizzazione di ogni numero del Bollettino ufficiale. 4. L'ufficio di presidenza di ciascuna commissione permanente del consiglio regionale invia trimestralmente all'osservatorio regionale di cui all'Art. 8 l'elenco delle proposte di legge presentate.