Art. 6.
  Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione

    1.  Alle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte nel Registro
regionale  di  cui  all'Art. 3 e' riconosciuto il diritto di accedere
alle  informazioni  e  agli atti amministrativi nei modi previsti dal
capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni.
    2.  Ai  sensi dell'Art. 11, comma 2, della legge n. 266/1991 sono
considerate  situazioni  giuridicamente  rilevanti, ai fini di cui al
comma 1,  quelle  attinenti  al  perseguimento  degli scopi statutari
delle organizzazioni di volontariato.
    3.  Alle  organizzazioni  di  volontariato, iscritte nel Registro
regionale,  e'  garantita l'informazione sull'attivita' legislativa e
regolamentare del Consiglio regionale attraverso l'invio gratuito, da
parte  della  Regione,  a  ciascuna organizzazione di ogni numero del
Bollettino ufficiale.
    4. L'ufficio di presidenza di ciascuna commissione permanente del
consiglio  regionale invia trimestralmente all'osservatorio regionale
di cui all'Art. 8 l'elenco delle proposte di legge presentate.