Art. 7.
                Conferenza regionale del volontariato

    1.  E'  istituita  la Conferenza regionale del volontariato quale
strumento   di   partecipazione   consultiva   e   propositiva  delle
organizzazioni  di  volontariato  alla  formazione delle scelte della
Regione  nei  settori  di  diretto  intervento  delle  organizzazioni
stesse.
    2.  La  Conferenza  si  riunisce  almeno  due volte l'anno con il
compito di:
      a) formulare  proposte  e  valutazioni sugli indirizzi generali
delle  politiche  regionali relative al conseguimento delle finalita'
definite  dall'Art.  1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni
di   volontariato,   gli  altri  soggetti  del  terzo  settore  e  le
istituzioni pubbliche;
      b) esprimere  parere  sulla programmazione degli interventi nei
settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
      c) fare  osservazioni  in merito all'attivita' svolta nell'anno
precedente dall'osservatorio regionale di cui all'Art. 8;
      d) eleggere    i   rappresentanti   delle   organizzazioni   di
volontariato  in  seno  all'osservatorio  regionale  sulla  base  dei
settori      d'intervento maggiormente     rappresentativi,     della
territorialita'  provinciale  e  dei criteri definiti dal regolamento
della   conferenza   regionale   di  cui  al  comma 3.  E'  stabilita
incompatibilita'  tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono
i  centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato
di  gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione
Molise  (Art.  15  della  legge n. 266/1991). Ogni organizzazione non
puo'  essere  rappresentata con propri associati in piu' di uno degli
organismi  che  comportano  designazioni  da  parte  della Conferenza
regionale.
    3.  La Conferenza regionale si dota di un proprio regolamento che
ne disciplina le modalita' di funzionamento, individua e seleziona le
sue politiche operative, definisce i rapporti esterni.
    4. La prima riunione della Conferenza e' convocata dall'assessore
regionale   alle   politiche   sociali   che   dispone  le  ulteriori
convocazioni,  in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessita' o nel
caso che nella seduta precedente sia mancato il numero legale.
    5.  Le  funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un
dipendente  regionale  appartenente  alla categoria «D» designato dal
direttore della direzione generale regionale competente per materia.