Art. 7. Conferenza regionale del volontariato 1. E' istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. 2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno con il compito di: a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalita' definite dall'Art. 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del terzo settore e le istituzioni pubbliche; b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato; c) fare osservazioni in merito all'attivita' svolta nell'anno precedente dall'osservatorio regionale di cui all'Art. 8; d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'osservatorio regionale sulla base dei settori d'intervento maggiormente rappresentativi, della territorialita' provinciale e dei criteri definiti dal regolamento della conferenza regionale di cui al comma 3. E' stabilita incompatibilita' tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise (Art. 15 della legge n. 266/1991). Ogni organizzazione non puo' essere rappresentata con propri associati in piu' di uno degli organismi che comportano designazioni da parte della Conferenza regionale. 3. La Conferenza regionale si dota di un proprio regolamento che ne disciplina le modalita' di funzionamento, individua e seleziona le sue politiche operative, definisce i rapporti esterni. 4. La prima riunione della Conferenza e' convocata dall'assessore regionale alle politiche sociali che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessita' o nel caso che nella seduta precedente sia mancato il numero legale. 5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla categoria «D» designato dal direttore della direzione generale regionale competente per materia.