Art. 8. Osservatorio regionale sul volontariato 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali l'osservatorio regionale sul volontariato. 2. L'osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composto da: a) il dirigente responsabile del servizio regionale competente o suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'associazione Nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale; c) un rappresentante della Lega delle autonomie locali, sede regionale; d) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale (UPROWL); e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'Art. 3, designati dalla conferenza regionale di cui all'Art. 7. Dell'osservatorio fanno parte, senza diritto di voto, un rappresentante del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise e un rappresentante dei Centri di servizio per il volontariato indicato in maniera congiunta dai tre centri operanti sul territorio regionale. 3. L'osservatorio e' integrato, ogni volta che ne venga ravvisata la necessita', dagli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento o loro delegati. Il presidente dell'osservatorio puo' invitare a partecipare alle sedute i dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto di esame, nonche' i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate. 4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di categoria «D» designato dal direttore della direzione generale competente. 5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2 il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale in presenza di almeno i due terzi delle designazioni. 6. L'integrazione dell'osservatorio con i membri eventualmente non designati all'atto della costituzione e' effettuata con successivo decreto. 7. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale, fatte salve le disposizioni regionali in tema di prorogatio. 8. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute. 9. L'osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno. Puo' essere convocato, altresi', in via straordinaria, su richiesta motivata del suo presidente, di uno degli assessori regionali competenti nei settori di intervento del volontariato, da almeno 20 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o da almeno sei membri dello stesso osservatorio. 10. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti: a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte nelle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato; b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato; c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato; d) fornire ogni utile apporto per lo sviluppo del volontariato; e) promuovere e sviluppare un confronto e un raccordo costante con le istituzioni pubbliche e tutti i soggetti del volontariato; f) esaminare le caratteristiche e valutare lo stato delle convenzioni di cui all'Art. 13; g) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'Art. 10; h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale. 11. L'osservatorio invia annualmente al Presidente della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta. 12, L'osservatorio si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali.