Art. 8.
               Osservatorio regionale sul volontariato

    1.  E'  istituito  presso  l'Assessorato regionale alle politiche
sociali l'osservatorio regionale sul volontariato.
    2.  L'osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della
giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge ed e' composto da:
      a) il  dirigente responsabile del servizio regionale competente
o suo delegato, che lo presiede;
      b) un   rappresentante   dei  comuni  della  Regione  designato
dall'associazione Nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
      c) un  rappresentante  della  Lega delle autonomie locali, sede
regionale;
      d) un  rappresentante  delle  province  della Regione designato
dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale (UPROWL);
      e) otto  rappresentanti  delle  organizzazioni di volontariato,
iscritte  nel  Registro  regionale di cui all'Art. 3, designati dalla
conferenza  regionale  di  cui  all'Art.  7.  Dell'osservatorio fanno
parte,  senza  diritto  di  voto,  un  rappresentante del comitato di
gestione  del  fondo  speciale  per il volontariato presso la Regione
Molise e un rappresentante dei Centri di servizio per il volontariato
indicato  in maniera congiunta dai tre centri operanti sul territorio
regionale.
    3. L'osservatorio e' integrato, ogni volta che ne venga ravvisata
la  necessita', dagli assessori regionali competenti nei vari settori
d'intervento  o  loro  delegati. Il presidente dell'osservatorio puo'
invitare  a  partecipare alle sedute i dirigenti regionali competenti
nelle  materie  oggetto  di  esame,  nonche'  i  rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato interessate.
    4.  Le  funzioni  di  segretario dell'osservatorio regionale sono
svolte  da  un  dipendente  regionale  di categoria «D» designato dal
direttore della direzione generale competente.
    5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta
formale  non  siano  pervenute  tutte  le  designazioni  previste dal
comma 2   il   Presidente   della   giunta  regionale  provvede  alla
costituzione  dell'osservatorio regionale in presenza di almeno i due
terzi delle designazioni.
    6.  L'integrazione  dell'osservatorio  con i membri eventualmente
non   designati   all'atto   della  costituzione  e'  effettuata  con
successivo decreto.
    7. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico
al  momento  del  rinnovo  del  Consiglio  regionale,  fatte salve le
disposizioni regionali in tema di prorogatio.
    8.     Ai     membri    dell'osservatorio    regionale    esterni
all'amministrazione   regionale   spetta   il  rimborso  delle  spese
sostenute per partecipare alle sedute.
    9.  L'osservatorio  regionale si riunisce su convocazione del suo
presidente  almeno  quattro  volte  l'anno.  Puo'  essere  convocato,
altresi',  in  via  straordinaria,  su  richiesta  motivata  del  suo
presidente,  di  uno degli assessori regionali competenti nei settori
di  intervento  del  volontariato,  da almeno 20 rappresentanti delle
organizzazioni  di  volontariato iscritte nel Registro regionale o da
almeno sei membri dello stesso osservatorio.
    10. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
      a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte nelle
materie   che   interessano  le  attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato;
      b) assumere   iniziative   finalizzate  alla  diffusione  della
conoscenza   delle   attivita'   svolte   dalle   organizzazioni   di
volontariato;
      c) promuovere   ricerche   e   studi  nei  settori  di  diretto
intervento delle organizzazioni di volontariato;
      d) fornire ogni utile apporto per lo sviluppo del volontariato;
      e) promuovere  e sviluppare un confronto e un raccordo costante
con le istituzioni pubbliche e tutti i soggetti del volontariato;
      f) esaminare  le  caratteristiche  e  valutare  lo  stato delle
convenzioni di cui all'Art. 13;
      g) esprimere  parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui
all'Art. 10;
      h) seguire  l'attuazione  della  presente  legge  e redigere un
rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale.
    11.  L'osservatorio  invia annualmente al Presidente della giunta
regionale una relazione sull'attivita' svolta.
    12, L'osservatorio si avvale per l'adempimento dei propri compiti
del  personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessorato alle
politiche sociali.