Art. 2. Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2003 1. L'Art. 6 della legge regionale n. 17/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. Promozione delle espressioni artistiche in strada. - 1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuita', promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attivita' di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. 2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.».