Art. 2.
      Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2003
    1.  L'Art.  6  della legge regionale n. 17/2003 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  6. Promozione delle espressioni artistiche in strada. - 1.
La  Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e
soggetti  privati  che,  con  carattere di continuita', promuovono le
espressioni   artistiche   in   strada   con   la   realizzazione  di
manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attivita' di
valorizzazione,  promozione  e  diffusione  delle  arti di strada. Il
termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione,
le  modalita'  di  assegnazione  dei  contributi  sono  definiti  con
apposita  deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione
consiliare competente.
    2.   La   Regione  istituisce  inoltre  premi  annuali,  di  euro
cinquemila  cadauno,  per  artisti  singoli  o associati che si siano
distinti  per  particolare  bravura. I criteri per l'assegnazione dei
premi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale
sentita la Commissione consiliare competente.».