Art. 3.
        Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 17/2003
    1.  Alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale
n.  17/2003  le  parole «ai comuni». sono sostituite con le seguenti:
«ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati».
    2.  Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale
n.  17/2003  la  parola  «contributi»  e' sostituita con la seguente:
«premi».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.

      Torino, 4 aprile 2007

                           MERCEDES BRESSO