Art. 3. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 17/2003 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 17/2003 le parole «ai comuni». sono sostituite con le seguenti: «ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 17/2003 la parola «contributi» e' sostituita con la seguente: «premi». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 aprile 2007 MERCEDES BRESSO