Allegato
Regolamento  per  la determinazione dei criteri e delle modalita' per
il  concorso  degli  enti  locali della Regione, per la realizzazione
degli  obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto
di  stabilita'  e  crescita  e  per la fissazione dei termini e delle
modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della
    legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, Art. 3, commi 48 e 49.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di
autonomia  finanziaria  sancito  dalla  Costituzione,  in  esecuzione
dell'Art. 3, commi 48 e 49, della legge regionale 23 gennaio 2007, n.
1, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale
della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia) definisce i criteri e
le  modalita'  per  il  concorso degli enti locali della Regione alla
realizzazione,  negli  anni  2007,  2008  e  2009, degli obiettivi di
finanza  pubblica  adottati  con  l'adesione al patto di stabilita' e
crescita, derivante dagli obblighi assunti in sede comunitaria, e per
la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per l'attivazione del
connesso monitoraggio.
    2.  Ai  fini  del conseguimento dei predetti obiettivi di finanza
pubblica,  gli  enti  locali  soggetti alle disposizioni del presente
regolamento  pongono  in essere politiche di gestione della spesa per
il personale che siano coerenti con i vincoli imposti per il rispetto
del patto di stabilita'.
                               Art. 2.
                          Enti destinatari
    1.  Le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano alle
province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
    2.  E'  data facolta' ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti ed alle comunita' montane di aderire alle regole imposte dal
presente regolamento.
    3.  Agli  enti  di  cui al comma 2, che abbiano optato per essere
assoggettati alle regole del patto di stabilita', non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma 51, della legge regionale n.
1/2007.
    4.  Ai  fini  del  concorso  dei  comuni agli obiettivi di cui al
presente   regolamento,  la  popolazione  da  considerare  e'  quella
risultante  al  31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
riferimento.
                               Art. 3.
                        Equilibrio economico
    1.  Ai  fini  di  cui  all'Art.  1, per il triennio 2007-2009, le
province  e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono
tenuti  a  rispettare  sia  in  termini  di  competenza che di cassa,
l'equilibrio  economico  previsto dall'Art. 162, comma 6, del decreto
legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  (testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento   degli  enti  locali)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    2. L'equilibrio economico di cui al comma i, e' verificato quando
le  entrate  correnti  sono  maggiori  od  eguali alle spese correnti
sommate   alle   rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali.
    3.  Per  le  province ed i comuni le entrate correnti sono quelle
derivanti  dalla  somma dei titoli I, II e III del bilancio, le spese
sono  quelle  di  cui  al  titolo  I  e al titolo III (al netto degli
interventi  1  e 2) del bilancio. Per le comunita' montane le entrate
correnti  sono  quelle  derivanti  dalla  somma dei titoli I e II del
modello  di  bilancio.  Per  la  classificazione si fa riferimento al
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996
(Regolamento  per  l'approvazione dei modelli di cui all'Art. 114 del
decreto    legislativo   25 febbraio   1995,   n.   77,   concernente
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).
    4.  L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva,
viene  determinato dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti
di  parte  corrente,  come  specificati  al  comma 3,  riferiti  alla
gestione di competenza e alla gestione dei residui.
    5.  Ai  fini  del  calcolo  dell'equilibrio  economico  di cui al
comma 1:
      a) vengono  sommati  alle  entrate i proventi delle concessioni
edilizie  e  delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, (testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia edilizia) iscritti al titolo
IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;
      b) vengono detratte dalle spese correnti:
        1. le  spese  finanziate  con  avanzo  vincolato  in  base  a
disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio;
        2. le  spese  finanziate  con  avanzo non vincolato applicato
alla parte corrente del bilancio sostenute per:
        2.1  il  pagamento  di  oneri  contrattuali  arretrati per il
personale;
        2.2  la  copertura  di  debiti  fuori  bilancio  derivanti da
sentenze esecutive e da accordi transattivi;
        3. le  spese  non ripetitive di parte corrente finanziate con
avanzo  non  vincolato  sostenute  nei  termini  di cui all'Art. 187,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.
    6.  In  alternativa  al  procedimento  indicato  al  comma 4, per
determinare  l'equilibrio  di  cassa,  le  riscossioni del titolo li'
dell'entrata  per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le
comunita'  montane,  le  riscossioni  per  addizionale lrpef e quelle
relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari,
possono  essere  conteggiate  in  misura  pari  agli accertamenti. La
scelta alternativa puo' essere operata sulle tre fattispecie anche in
maniera disgiunta.
                               Art. 4.
               Rapporto debito/prodotto interno lordo
    1.  Ai  fini  di  cui  all'Art.  1,  le  province  e i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  sono tenuti a ridurre il
rapporto  tra  il  proprio debito residuo e il prodotto interno lordo
nazionale.
    2.  Per  le  province,  ed  i  comuni con popolazione superiore a
15.000  abitanti,  il rapporto e' ridotto rispetto a quello in essere
al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3.  Per  i  comuni  con  popolazione  compresa tra 5.001 e 15.000
abitanti  la  riduzione  del  rapporto rispetto a quello in essere al
31 dicembre 2006, e' operata nel triennio 2007 - 2009.
    4.  Per  i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le
comunita'  montane,  che abbiano optato per l'adesione ai vincoli del
patto  di  stabilita',  la  riduzione  del  rapporto  debito/prodotto
interno lordo (PIL), costituisce indirizzo di carattere generale.
    5.  Gli  enti  facenti  parte  di  forme  associative di cui agli
articoli 22  (associazioni  intercomunali) e 23 (unioni), della legge
regionale  9 gennaio  2006,  n. 1, (Principi e norme fondamentali del
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) possono
perseguire  l'obiettivo  di  riduzione in forma consolidata e non per
singolo  ente.  In  tale  ipotesi  il  singolo ente puo' aumentare il
rapporto debito/PIL qualora la riduzione sia assicurata dal complesso
degli enti che aderiscono alla forma associativa. Di tale scelta deve
essere  dato  conto  al Servizio finanza locale al momento dell'invio
dei  modelli  di  cui  all'Art.  6, comma 1. La riduzione deve essere
assicurata  rispetto  al rapporto debito/PIL in essere al 31 dicembre
dell'anno precedente.
    6.  I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli fissati
ai  sensi  dell'Art.  28,  comma 3,  legge  23 dicembre  1998, n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato)  e  da  ultimo  definiti  con  circolare  del Ministero
dell'economia  e  delle finanze n. 11 del 21 novembre 2006 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  4dicembre 2006. I dati sono
desunti  dalla  Relazione  Previsionale e Programmatica presentata in
Parlamento il 30 settembre 2006. Per il periodo 2006-2011 i dati sono
i seguenti, espressi in milioni di euro:
      a) 2006: euro 1.468.646;
      b) 2007: euro 1.510.158;
      c) 2008: euro 1.561.069;
      d) 2009: euro 1.614.810;
      e) 2010: euro 1.673.613;
      f) 2011: euro 1.733.164.
    7.  Annualmente  la  direzione centrale relazioni internazionali,
comunitarie  e autonomie locali, Servizio finanza locale, comunica le
variazioni dei dati del PIL.
    8. Il risultato del rapporto tra debito e PIL e' rappresentato da
un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero.
    9.  Nel  caso  di valori del PIL in diminuzione, la riduzione del
debito e' conseguita in valore assoluto.
    10.  Ai  fini  della  determinazione  del debito sono esclusi dal
conteggio:
      a) l'indebitamento  contratto  a  fronte di apposito contributo
pluriennale  statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti
del  settore  pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo
stesso.   Per   ottenere   la  percentuale  di  detraibilita'  si  fa
riferimento    all'incidenza   del   contributo   sull'intero   costo
dell'indebitamento, costituito da quota capitale piu' interessi, come
risultante dal piano di ammortamento;
      b)   i   mutui  contratti  nell'ambito  del  programma  per  la
realizzazione  di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai
commi 37  e  seguenti  dell'Art.  3 della legge regionale 26 febbraio
2001,  n.  4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale
ed  annuale  della  Regione.  legge  finanziaria  2001)  e successive
modifiche ed integrazioni;
      c) l'indebitamento   contratto   per   interventi  di  edilizia
scolastica  e  per  la  tutela della pubblica incolumita' a fronte di
verbali di somma urgenza nella misura del 50%;
      d) l'indebitamento  contratto  per  investimenti  il  cui piano
economico   finanziario  si  presenta  in  equilibrio,  senza  alcuna
contribuzione pubblica sulla gestione;
      e) l'indebitamento  contratto  per  l'adeguamento  degli  stadi
destinati  ad  ospitare gli eventi sportivi dei Campionati Europei di
calcio   del   2012   e   per  la  realizzazione  delle  altre  opere
infrastrutturali  strettamente connesse, entro i limiti stabiliti dal
Governo nazionale.
    11.  Accordi  di  programma  tra  Regione  ed  enti  locali,  per
interventi   sulla  viabilita'  di  rilevanza  strategica  regionale,
possono  prevedere  che  l'indebitamento  a  carico degli enti locali
venga  imputato,  ai  fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal
presente articolo, su piu' annualita', per un massimo di tre.
    12.  Sono  esonerati  dall'obbligo previsto dal presente Art. gli
enti  per  i  quali  l'ammontare  dello  stock  di  debito residuo al
31 dicembre  di  ciascun  anno  sia inferiore al 40% del totale degli
accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio
per  le  province  e  i  comuni  ovvero  dei  primi due titoli per le
comunita'  montane.  L'esonero  vale  fino  al raggiungimento di tale
soglia.
                               Art. 5.
   Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
    1.  In  caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli
articoli 3 in termini di competenza e 4, risultante dalla verifica di
cui all'Art. 7, comma 1, gli enti nell'esercizio successivo:
      a) non   possono   procedere  ad  assunzioni  di  personale  ad
eccezione  dei  casi  di passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali  il  cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della
mancata   assegnazione   di  unita'  di  personale.  Restano  escluse
eventuali procedure di mobilita' reciproca;
      b) non    possono    ricorrere    all'indebitamento   per   gli
investimenti,  ad  eccezione  di  quegli  investimenti i cui oneri di
rimborso   siano   assistiti   da   contributi  comunitari,  statali,
regionali,  o  provinciali, nonche' di quelli connessi alla normativa
in  materia  di  sicurezza  di  edifici  pubblici,  fermo restando il
rispetto dell'obiettivo di cui all'Art. 4.
    2. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di
cassa  gli  enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del
bilancio,  nell'anno  successivo,  ad eccezione delle quote di avanzo
vincolate  per  legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la
copertura di debiti fuori bilancio.
                               Art. 6.
                        Obblighi per gli enti
    1.  Le  province  e  i  comuni  con popolazione superiore a 5.000
abitanti,  inviano  alla Direzione centrale relazioni internazionali,
comunitarie  e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro il 30
aprile di ciascun anno i modelli di cui agli allegati 1 e 3 indicanti
l'ammontare   del   debito   e  l'equilibrio  economico  in  sede  di
previsione.  Per  le  forme  associative  che  abbiano  optato per la
facolta'  di  cui all'Art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche
il modello di cui all'allegato 1 redatto in forma consolidata.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  di
gestione, da parte dell'organo consiliare, le province e i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  inviano  alla  direzione
centrale  relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali -
Servizio  finanza  locale - Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e
3,  con  i  dati del rendiconto. Per le forme associative che abbiano
optato per la facolta' di cui all'Art. 3, comma 5, il comune capofila
invia  anche  il  modello  di  cui  all'allegato  2  redatto in forma
consolidata.
    3.  I  comuni  con  popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti e le
comunita'  montane,  che  abbiano  aderito  alle  regole del patto di
stabilita',   rispettano  esclusivamente  gli  obblighi  previsti  ai
commi 1 e 2.
    4.  Le  province  ed  i  comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti   trasmettono   trimestralmente   alla   direzione  centrale
relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali - Servizio
finanza locale - Udine, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento  e  per l'ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell'anno
successivo,  le  informazioni riguardanti la gestione di competenza e
di cassa utilizzando il modello di cui all'allegato 4.
    5.  In  occasione  dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 4,
viene  verificata,  da  parte del Servizio finanziario degli enti, la
coerenza  degli  stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal
presente  regolamento.  In  caso  di  difformita'  l'ente e' tenuto a
fornire  chiarimenti  con  nota  che  deve  pervenire  alla Direzione
centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali,
Servizio  finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di
riferimento.
    6.  Per  l'anno  2007, atteso che i bilanci sono stati redatti in
vigenza  del  precedente  regolamento  sul  patto  di  stabilita',  i
monitoraggi    infrannuali    dovranno    dimostrare    la   coerenza
dell'attivita'  di  indebitamento  con  il valore massimo dei mutui e
prestiti perfezionabili ai fini del patto.
                               Art. 7.
                 Verifiche dell'organo di revisione
    1.  L'organo  di  revisione  certifica  il  contenuto dei modelli
predisposti  dagli  enti  in  sede  di  bilancio  di  previsione e di
rendiconto  di  gestione,  vigila sull'andamento dell'indebitamento e
verifica  il  raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e
4,   dandone   comunicazione   alla   direzione   centrale  relazioni
internazionali,  comunitarie  e  autonomie  locali - Servizio finanza
locale  - Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto
di gestione, da parte dell'organo consiliare.
    2.  L'organo di revisione verifica, in occasione dei monitoraggi,
l'andamento in relazione a quanto previsto all'Art. 6, comma 5.
                               Art. 8.
Obblighi    della   Direzione   centrale   relazioni   internazionali
                   comunitarie e autonomie locali
    1.  La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie  locali  - Servizio finanza locale - Udine, raccoglie tutta
la  documentazione  trasmessa dagli enti locali e istituisce apposita
banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di
stabilita' interno, anche mediante rilevazioni statistiche.
    2.  La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie  locali  -  Servizio  finanza  locale  -  invia i prospetti
riepilogativi  del  conseguimento degli obiettivi da parte degli enti
locali  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato, ai fini di valutazione degli
andamenti  di  finanza  pubblica,  e  alla direzione centrale risorse
economiche  e  finanziarie,  alle  sedi  nazionali  dell'Associazione
nazionale   comuni   italiani,   dell'Unione   province   Italiane  e
dell'Unione nazionale comunita' ed enti montani, a fini conoscitivi.
    3.  Ai  fini  dell'Art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.
131,   (Disposizioni   per   l'adeguamento   dell'ordinamento   della
Repubblica  alla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3), in
relazione al patto di stabilita', sara' cura della Direzione centrale
relazioni  internazionali, comunitarie e Autonomie locali trasmettere
alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti.
                               Art. 9.
                          Anni 2008 e 2009
    1.  Per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto
sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis).