Allegato Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, Art. 3, commi 48 e 49. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'Art. 3, commi 48 e 49, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) definisce i criteri e le modalita' per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione, negli anni 2007, 2008 e 2009, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, derivante dagli obblighi assunti in sede comunitaria, e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio. 2. Ai fini del conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali soggetti alle disposizioni del presente regolamento pongono in essere politiche di gestione della spesa per il personale che siano coerenti con i vincoli imposti per il rispetto del patto di stabilita'. Art. 2. Enti destinatari 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 2. E' data facolta' ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunita' montane di aderire alle regole imposte dal presente regolamento. 3. Agli enti di cui al comma 2, che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilita', non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 51, della legge regionale n. 1/2007. 4. Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi di cui al presente regolamento, la popolazione da considerare e' quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Art. 3. Equilibrio economico 1. Ai fini di cui all'Art. 1, per il triennio 2007-2009, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a rispettare sia in termini di competenza che di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'Art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'equilibrio economico di cui al comma i, e' verificato quando le entrate correnti sono maggiori od eguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali. 3. Per le province ed i comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio, le spese sono quelle di cui al titolo I e al titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio. Per le comunita' montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II del modello di bilancio. Per la classificazione si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'Art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali). 4. L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente, come specificati al comma 3, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui. 5. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 1: a) vengono sommati alle entrate i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti; b) vengono detratte dalle spese correnti: 1. le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio; 2. le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio sostenute per: 2.1 il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale; 2.2 la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi; 3. le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'Art. 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000. 6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni del titolo li' dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le comunita' montane, le riscossioni per addizionale lrpef e quelle relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti. La scelta alternativa puo' essere operata sulle tre fattispecie anche in maniera disgiunta. Art. 4. Rapporto debito/prodotto interno lordo 1. Ai fini di cui all'Art. 1, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale. 2. Per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto e' ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti la riduzione del rapporto rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2006, e' operata nel triennio 2007 - 2009. 4. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunita' montane, che abbiano optato per l'adesione ai vincoli del patto di stabilita', la riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo (PIL), costituisce indirizzo di carattere generale. 5. Gli enti facenti parte di forme associative di cui agli articoli 22 (associazioni intercomunali) e 23 (unioni), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) possono perseguire l'obiettivo di riduzione in forma consolidata e non per singolo ente. In tale ipotesi il singolo ente puo' aumentare il rapporto debito/PIL qualora la riduzione sia assicurata dal complesso degli enti che aderiscono alla forma associativa. Di tale scelta deve essere dato conto al Servizio finanza locale al momento dell'invio dei modelli di cui all'Art. 6, comma 1. La riduzione deve essere assicurata rispetto al rapporto debito/PIL in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli fissati ai sensi dell'Art. 28, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e da ultimo definiti con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 21 novembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4dicembre 2006. I dati sono desunti dalla Relazione Previsionale e Programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2006. Per il periodo 2006-2011 i dati sono i seguenti, espressi in milioni di euro: a) 2006: euro 1.468.646; b) 2007: euro 1.510.158; c) 2008: euro 1.561.069; d) 2009: euro 1.614.810; e) 2010: euro 1.673.613; f) 2011: euro 1.733.164. 7. Annualmente la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, comunica le variazioni dei dati del PIL. 8. Il risultato del rapporto tra debito e PIL e' rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero. 9. Nel caso di valori del PIL in diminuzione, la riduzione del debito e' conseguita in valore assoluto. 10. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio: a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilita' si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale piu' interessi, come risultante dal piano di ammortamento; b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'Art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni; c) l'indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumita' a fronte di verbali di somma urgenza nella misura del 50%; d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione; e) l'indebitamento contratto per l'adeguamento degli stadi destinati ad ospitare gli eventi sportivi dei Campionati Europei di calcio del 2012 e per la realizzazione delle altre opere infrastrutturali strettamente connesse, entro i limiti stabiliti dal Governo nazionale. 11. Accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilita' di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal presente articolo, su piu' annualita', per un massimo di tre. 12. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal presente Art. gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio per le province e i comuni ovvero dei primi due titoli per le comunita' montane. L'esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia. Art. 5. Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi 1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 in termini di competenza e 4, risultante dalla verifica di cui all'Art. 7, comma 1, gli enti nell'esercizio successivo: a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilita' reciproca; b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'Art. 4. 2. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio. Art. 6. Obblighi per gli enti 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro il 30 aprile di ciascun anno i modelli di cui agli allegati 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione. Per le forme associative che abbiano optato per la facolta' di cui all'Art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 1 redatto in forma consolidata. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e 3, con i dati del rendiconto. Per le forme associative che abbiano optato per la facolta' di cui all'Art. 3, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata. 3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunita' montane, che abbiano aderito alle regole del patto di stabilita', rispettano esclusivamente gli obblighi previsti ai commi 1 e 2. 4. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e per l'ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello di cui all'allegato 4. 5. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 4, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal presente regolamento. In caso di difformita' l'ente e' tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento. 6. Per l'anno 2007, atteso che i bilanci sono stati redatti in vigenza del precedente regolamento sul patto di stabilita', i monitoraggi infrannuali dovranno dimostrare la coerenza dell'attivita' di indebitamento con il valore massimo dei mutui e prestiti perfezionabili ai fini del patto. Art. 7. Verifiche dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione, vigila sull'andamento dell'indebitamento e verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare. 2. L'organo di revisione verifica, in occasione dei monitoraggi, l'andamento in relazione a quanto previsto all'Art. 6, comma 5. Art. 8. Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali 1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, raccoglie tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e istituisce apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilita' interno, anche mediante rilevazioni statistiche. 2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, e alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie, alle sedi nazionali dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province Italiane e dell'Unione nazionale comunita' ed enti montani, a fini conoscitivi. 3. Ai fini dell'Art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilita', sara' cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti. Art. 9. Anni 2008 e 2009 1. Per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).