(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 7, commi da 43 a 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007»), ed in particolare il comma 43 dell'articolo medesimo, che autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); Considerato che ai sensi dell'Art. 7, comma 46, della citata legge regionale n. 1/2007, i criteri e le modalita' per la concessione dei suddetti finanziamenti sono definite con atto regolamentare; Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L, n. 279 del 28 dicembre 2006, e relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 665; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in esecuzione dell'Art. 7, commi da 43 a 47, della legge regionale del 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007»)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY