Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'Art. 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007). Art. 2. Regime d'aiuto 1. I finanziamenti di cui all'Art. 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006, di seguito regolamento per gli aiuti de minimis. 2. L'entita' dell'aiuto e' determinata in base alle modalita' di calcolo previste dall'allegato A. Art. 3. Beneficiari 1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'Art. 1 sono le imprese, con unita' tecnico-economica situata nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) o iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative ed interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento per gli aiuti de minimis. Art. 4. Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilita' 1. I finanziamenti di cui all'Art. 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di' seguito interventi di consolidamento. 2. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004, non e' da considerarsi in difficolta'. 3. Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una percentuale inferiore al 70 per cento dell'intera situazione debitoria a breve termine dell'impresa, la banca erogatrice del finanziamento accerta che gli interventi di consolidamento determinino comunque il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale. 4. Gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una situazione contabile non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato. 5. La situazione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i diciotto mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate nell'allegato B. 6. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi. 7. Nel caso di imprese con unita' tecnico-economiche situate fuori dal territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 5 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unita' situate nel territorio regionale. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nel caso di imprese che svolgono anche attivita' diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le poste contabili di cui al comma 5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della situazione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una percentuale pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attivita' di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato medesimo. 9. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 8, il fatturato preso in considerazione e' quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso. 10. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 2, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti de minimis, di 200.000 euro concessi nel triennio di riferimento. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello di cui all'allegato C, e relativa a tutti gli aiuti de minimis eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonche' nei due esercizi finanziari precedenti. Art. 5. Autorita' di gestione 1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito Direzione centrale, e' l'autorita' che gestisce l'aiuto. Art. 6. Caratteristiche dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'Art. s, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni (Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), sotto forma di mutui della durata massima, per la quota regionale del finanziamento, di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento. 2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, e' pari a 15.000 euro e quello massimo e' pari a 500.000 euro, elevato a 1.000.000 di euro per le cooperative e loro consorzi. 3. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento. 4. Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato. Art. 7. Modalita' di presentazione della domanda di finanziamento 1. La domanda di finanziamento, redatta sul modello di cui all'allegato D, e' presentata alla banca prescelta e convenzionata con la Regione, di seguito banca. 2. La domanda e' corredata della dichiarazione di cui all'Art. 4, comma 10, relativa agli aiuti percepiti a titolo de minimis. Art. 8. Modalita' di erogazione e di ammortamento del finanziamento 1. La banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B, nonche' la dichiarazione di cui all'Art. 4, comma 10. 2. I finanziamenti sono erogati in unica soluzione. 3. I finanziamenti sono estinti in semestralita' posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Regione e banca. 4. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta alla Direzione centrale la dichiarazione di avvenuta realizzazione del consolidamento del debito. 5. L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non puo' avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto. Art. 9. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestiva mente, mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla banca, la cessazione dell'attivita' ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento. Art. 10. Controlli e accertamenti 1. Ai fini della regolarita' dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della banca. 2. La Direzione centrale effettua presso la banca, ovvero direttamente presso i beneficiari, accertamenti a campione perverificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).