Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
finanziamenti  per il rafforzamento della struttura finanziaria delle
imprese  di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
previsti  dall'articolo 7,  commi da  43  a 47, della legge regionale
           23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione  dei  finanziamenti  per  il rafforzamento della
struttura    finanziaria    delle   imprese   di   trasformazione   e
commercializzazione  di prodotti agricoli, in esecuzione dell'Art. 7,
commi da  43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge
finanziaria 2007).
                               Art. 2.
                           Regime d'aiuto
    1.  I  finanziamenti di cui all'Art. 1 sono concessi in regime de
minimis  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei limiti previsti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L,
n. 379, del 28 dicembre 2006, di seguito regolamento per gli aiuti de
minimis.
    2.  L'entita' dell'aiuto e' determinata in base alle modalita' di
calcolo previste dall'allegato A.
                               Art. 3.
                             Beneficiari
    1.  I  beneficiari  dei  finanziamenti  di cui all'Art. 1 sono le
imprese,   con   unita'   tecnico-economica  situata  nel  territorio
regionale,   iscritte  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese,   di  cui  all'Art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
semplificazione   della  disciplina  in  materia  di  registro  delle
imprese) o iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi
dell'Art.  3,  comma  3, lettera c) della legge regionale 20 novembre
1982,  n.  79 (Vigilanza sulle cooperative ed interventi per favorire
l'associazionismo  cooperativo),  che  trasformano e commercializzano
prodotti  agricoli  e  che  rientrano nell'ambito di applicazione del
regolamento per gli aiuti de minimis.
                               Art. 4.
        Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilita'
    1.   I   finanziamenti   di  cui  all'Art.  1  consistono  in  un
finanziamento  bancario  agevolato  con durata non inferiore a cinque
anni  per  il  consolidamento  dei debiti a breve termine in debiti a
medio o lungo termine, di' seguito interventi di consolidamento.
    2.   Gli   interventi   di  consolidamento  sono  finalizzati  al
rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi
in   presenza  di  una  situazione  aziendale  non  irrimediabilmente
compromessa,  relativa ad un'impresa che ai sensi degli «Orientamenti
comunitari   sugli   aiuti   di   Stato   per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione  di imprese in difficolta» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie C, n. 244 del 1° ottobre
2004, non e' da considerarsi in difficolta'.
    3.   Nel   caso  in  cui  gli  interventi  di  consolidamento  si
riferiscono  ad una percentuale inferiore al 70 per cento dell'intera
situazione   debitoria   a   breve  termine  dell'impresa,  la  banca
erogatrice   del   finanziamento   accerta   che  gli  interventi  di
consolidamento determinino comunque il riequilibrio ed il risanamento
della situazione finanziaria aziendale.
    4.  Gli  interventi  di  consolidamento  si  riferiscono  ad  una
situazione  contabile  non  antecedente i trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
    5.   La  situazione  debitoria  a  breve  termine  oggetto  degli
interventi  di consolidamento ha scadenza entro i diciotto mesi dalla
data  della  situazione  contabile  e  viene definita dalla banca che
eroga   il   finanziamento  agevolato  per  mezzo  di  una  relazione
istruttoria  redatta  in  base  all'elencazione delle poste contabili
attive e passive indicate nell'allegato B.
    6.   Dalla  situazione  contabile  oggetto  degli  interventi  di
consolidamento  sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai
soci o da terzi.
    7.  Nel  caso  di  imprese  con unita' tecnico-economiche situate
fuori  dal  territorio  regionale, i dati contabili di cui al comma 5
sono  riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole
unita' situate nel territorio regionale.
    8.  Fatto  salvo quanto previsto dal comma 7, nel caso di imprese
che  svolgono  anche  attivita' diverse da quelle di trasformazione e
commercializzazione  di  prodotti agricoli, le poste contabili di cui
al  comma  5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto
della    situazione    debitoria    oggetto   degli   interventi   di
consolidamento,  per  una  percentuale  pari  a  quella del fatturato
riferibile   esclusivamente   all'attivita'   di   trasformazione   e
commercializzazione rispetto al totale del fatturato medesimo.
    9.  Ai  fini  della  determinazione  della  percentuale di cui al
comma 8,  il  fatturato  preso  in  considerazione e' quello relativo
all'ultimo esercizio contabile chiuso.
    10. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che
l'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 2, non
comporta  il  superamento del limite previsto dal regolamento per gli
aiuti   de   minimis,  di  200.000  euro  concessi  nel  triennio  di
riferimento.   A   tal  fine  l'impresa  presenta  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'Art. 47 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n.  445
(Disposizioni    legislative    in    materia    di    documentazione
amministrativa),   redatta  sul  modello  di  cui  all'allegato C,  e
relativa   a  tutti  gli  aiuti  de  minimis  eventualmente  ottenuti
nell'esercizio  finanziario  di concessione del finanziamento nonche'
nei due esercizi finanziari precedenti.
                               Art. 5.
                        Autorita' di gestione
    1.  La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna,  di seguito Direzione centrale, e' l'autorita' che gestisce
l'aiuto.
                               Art. 6.
                  Caratteristiche dei finanziamenti
    1.  I  finanziamenti  sono erogati ai sensi dell'Art. s, comma 1,
lettera  n)  della  legge  regionale  20  novembre  1982,  n.  80,  e
successive  modificazioni  (Istituzione  del  fondo  di rotazione per
interventi  nel  settore agricolo), sotto forma di mutui della durata
massima,  per  la  quota  regionale  del finanziamento, di dieci anni
compreso  il  periodo  di  preammortamento,  a  copertura degli oneri
derivanti dagli interventi di consolidamento.
    2.  L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla
quota  regionale,  e'  pari  a 15.000 euro e quello massimo e' pari a
500.000  euro,  elevato a 1.000.000 di euro per le cooperative e loro
consorzi.
    3.  La  banca  finanziatrice  si  assume il rischio di insolvenza
sull'intero   importo   di   capitale  concesso  per  finanziare  gli
interventi di consolidamento.
    4.  Ulteriori  finanziamenti  agevolati  per  gli  interventi  di
consolidamento  non possono essere concessi alla stessa impresa prima
che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca,
del primo finanziamento agevolato.
                               Art. 7.
      Modalita' di presentazione della domanda di finanziamento
    1.  La  domanda  di  finanziamento,  redatta  sul  modello di cui
all'allegato D,  e'  presentata  alla banca prescelta e convenzionata
con la Regione, di seguito banca.
    2. La domanda e' corredata della dichiarazione di cui all'Art. 4,
comma 10, relativa agli aiuti percepiti a titolo de minimis.
                               Art. 8.
     Modalita' di erogazione e di ammortamento del finanziamento
    1.  La  banca  trasmette  alla  Direzione  centrale  la relazione
istruttoria  relativa  agli  interventi di consolidamento redatta sul
modello  di  cui  all'allegato B,  nonche'  la  dichiarazione  di cui
all'Art. 4, comma 10.
    2. I finanziamenti sono erogati in unica soluzione.
    3.  I  finanziamenti  sono  estinti  in semestralita' posticipate
costanti  comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi
interessi,  secondo  quanto  previsto dalla convenzione tra Regione e
banca.
    4.  Ad  avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento
la  banca  presenta  alla  Direzione  centrale  la  dichiarazione  di
avvenuta realizzazione del consolidamento del debito.
    5.  L'estinzione  anticipata dei finanziamenti agevolati non puo'
avvenire  prima  che  siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei
finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.
                               Art. 9.
                      Obblighi del beneficiario
    1.  I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestiva mente,
mediante  lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla banca,
la   cessazione   dell'attivita'  ovvero  eventuali  modificazioni  o
trasformazioni  dello  stato  giuridico  indicato nella domanda e nei
contratti di finanziamento.
                              Art. 10.
                      Controlli e accertamenti
    1.  Ai  fini  della  regolarita'  dell'istruttoria delle domande,
della  concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le
comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della banca.
    2.  La  Direzione  centrale  effettua  presso  la  banca,  ovvero
direttamente   presso   i   beneficiari,   accertamenti   a  campione
perverificare  il  rispetto  delle  condizioni  e  degli  adempimenti
previsti per la concessione delle agevolazioni.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
    (Omissis).