Allegato
Regolamento  per  la gestione dei servizi marittimi internazionali di
linea  tra  i  porti  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
quelli  delle  limitrofe  Repubbliche  di  Slovenia  e Croazia di cui
 all'Art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente regolamento disciplina, in applicazione a quanto
previsto  dall'Art.  4,  comma 129,  della legge regionale 26 gennaio
2004,  n. 1 (legge finanziaria 2004), i criteri e le modalita' per la
concessione  dei  contributi regionali alle imprese esercenti servizi
marittimi  internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma
Friuli-Venezia   Giulia  e  quelli  delle  limitrofe  Repubbliche  di
Slovenia  e  Croazia,  purche'  conseguenti  a formali affidamenti da
parte  di  soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di
servizio.
                               Art. 2.
                        C o n c e s s i o n i
    1.  Per  le  finalita'  di  cui all'Art. 1 la Regione individua i
servizi  di  collegamenti  marittimi  internazionali  di linea per il
trasporto  passeggeri secondo criteri di economicita' ed efficienza e
nel rispetto delle esigenze generali di mobilita'.
    2.  L'esercizio  dei  servizi  di  cui  al comma 1 e' affidato in
concessione per una durata non superiore a cinque anni ed e' regolato
da specifico contratto di servizio.
    3.  La  scelta  dei  vettori  e'  effettuata  mediante  ricorso a
procedure  concorsuali  in  conformita'  alla normativa comunitaria e
nazionale   sugli   appalti   di   pubblici   servizi   tra  soggetti
professionalmente  idonei che abbiano o che si impegnino a fissare la
propria  sede operativa per il periodo di validita' della concessione
stessa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 3.
            Contratto di servizio e obblighi di servizio
    1.   Il  contratto  di  servizio  di  cui  all'Art.  2,  comma 2,
disciplina  in  particolare  gli obblighi di servizio pubblico, quali
l'obbligo   di   esercizio,   l'obbligo   di  trasporto  e  l'obbligo
tariffario.
    2.  Per  obbligo  di  esercizio  si  intende l'obbligo fatto alle
imprese  di  trasporto di adottare, per le linee il cui esercizio sia
stato  loro affidato, tutte le misure atte a garantire un servizio di
trasporto conforme a determinate norme di continuita', di regolarita'
e di capacita'.
    3.  Per  obbligo  di  trasporto  si  intende l'obbligo fatto alle
imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto
di persone a prezzi e condizioni di trasporto determinati.
    4.  Per obbligo tariffario si intende l'obbligo per le imprese di
trasporto  di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche
autorita', a prescindere dall'interesse commerciale dell'impresa.
    5.   L'accettazione   degli   obblighi  di  servizio  di  cui  ai
commi precedenti,  come  specificati dall'amministrazione competente,
e'  condizione  necessaria per l'ottenimento del contributo stesso da
parte dell'impresa.
                               Art. 4.
                     Contenuto del bando di gara
    1.  Il  bando di gara indetto per l'affidamento del servizio deve
contenere indicazioni, in particolare, in ordine:
      a) alle linee da affidare in concessione;
      b) alle tariffe da applicare per ciascuna linea;
      c) agli  obblighi  relativi  al  livello  ed alla frequenza dei
servizi;
      d) al   numero   delle   unita'   navali   da  impiegare,  alle
caratteristiche  tecnico-costruttive  delle  stesse con riguardo alla
capacita' di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonche' ai
requisiti tecnici minimi richiesti;
      e) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello
Stato  di  bandiera,  nonche'  al rispetto delle condizioni stabilite
dallo  Stato  ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato
italiano  ai  sensi  dell'Art.  3  del  regolamento CEE 3577/1992 del
Consiglio   del   7 dicembre  1992,  concernente  l'applicazione  del
principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi
tra stati membri (cabotaggio marittimo);
      f) alla  prestazione  di adeguata garanzia prestata nelle forme
previste dalla vigente normativa in materia;
      g) all'importo a base d'asta dei servizi da affidare;
      h) al  possesso  dei  richiesti  requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale;
      i) alle  modalita'  della vigilanza sulla corretta applicazione
del contratto di servizio.
    2.  Le  gare  sono  aggiudicate  secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
                               Art. 5.
                        Contributo regionale
    1. Il contributo e' concesso sulla base degli esiti della gara di
cui  all'Art.  4 all'impresa di trasporto affidataria del servizio di
cui   all'Art.   1  ed  e'  commisurato  al  disavanzo  dalla  stessa
preventivato  e formalizzato con apposita istanza, con riferimento ai
soli maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli obblighi di
servizio  e  viene  determinato  in  via  definitiva  sulla  base del
consuntivo di spesa relativo alla linea esercita.
    2.  A  seguito  della  concessione,  l'erogazione  del contributo
avverra'  nella  misura  massima  del  50% con cadenza periodica come
fissata  dal  contratto di servizio e l'erogazione del saldo avverra'
sulla   base   della   documentazione   a   consuntivo   di   cui  al
comma precedente.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy