Allegato Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'Art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi regionali alle imprese esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia, purche' conseguenti a formali affidamenti da parte di soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di servizio. Art. 2. C o n c e s s i o n i 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 la Regione individua i servizi di collegamenti marittimi internazionali di linea per il trasporto passeggeri secondo criteri di economicita' ed efficienza e nel rispetto delle esigenze generali di mobilita'. 2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 e' affidato in concessione per una durata non superiore a cinque anni ed e' regolato da specifico contratto di servizio. 3. La scelta dei vettori e' effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi tra soggetti professionalmente idonei che abbiano o che si impegnino a fissare la propria sede operativa per il periodo di validita' della concessione stessa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 3. Contratto di servizio e obblighi di servizio 1. Il contratto di servizio di cui all'Art. 2, comma 2, disciplina in particolare gli obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario. 2. Per obbligo di esercizio si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee il cui esercizio sia stato loro affidato, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuita', di regolarita' e di capacita'. 3. Per obbligo di trasporto si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone a prezzi e condizioni di trasporto determinati. 4. Per obbligo tariffario si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorita', a prescindere dall'interesse commerciale dell'impresa. 5. L'accettazione degli obblighi di servizio di cui ai commi precedenti, come specificati dall'amministrazione competente, e' condizione necessaria per l'ottenimento del contributo stesso da parte dell'impresa. Art. 4. Contenuto del bando di gara 1. Il bando di gara indetto per l'affidamento del servizio deve contenere indicazioni, in particolare, in ordine: a) alle linee da affidare in concessione; b) alle tariffe da applicare per ciascuna linea; c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi; d) al numero delle unita' navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive delle stesse con riguardo alla capacita' di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonche' ai requisiti tecnici minimi richiesti; e) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonche' al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'Art. 3 del regolamento CEE 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra stati membri (cabotaggio marittimo); f) alla prestazione di adeguata garanzia prestata nelle forme previste dalla vigente normativa in materia; g) all'importo a base d'asta dei servizi da affidare; h) al possesso dei richiesti requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale; i) alle modalita' della vigilanza sulla corretta applicazione del contratto di servizio. 2. Le gare sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Art. 5. Contributo regionale 1. Il contributo e' concesso sulla base degli esiti della gara di cui all'Art. 4 all'impresa di trasporto affidataria del servizio di cui all'Art. 1 ed e' commisurato al disavanzo dalla stessa preventivato e formalizzato con apposita istanza, con riferimento ai soli maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi di servizio e viene determinato in via definitiva sulla base del consuntivo di spesa relativo alla linea esercita. 2. A seguito della concessione, l'erogazione del contributo avverra' nella misura massima del 50% con cadenza periodica come fissata dal contratto di servizio e l'erogazione del saldo avverra' sulla base della documentazione a consuntivo di cui al comma precedente. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy