Art. 2.
  Istituzione del parlamento regionale degli studenti della Liguria

    1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita' di cui all'Art. 1 e'
istituito,  presso  il  consiglio  regionale, il parlamento regionale
degli  studenti  della  Liguria,  quale  organismo di consultazione e
rappresentanza   regionale   unitaria   degli   interessi   e   delle
problematiche  del  mondo  dei  giovani  e  quale sede di confronto e
dibattito  sulle  materie  di loro interesse in ordine alle questioni
riguardanti  il  diritto  allo  studio e ogni altra materia che possa
interessare direttamente il mondo giovanile.
    2. Il parlamento regionale degli studenti comunica all'ufficio di
presidenza  del  consiglio  regionale le iniziative che ritenga utili
per  la  tutela  dei  diritti e delle aspettative dei giovani e degli
studenti.
    3. I membri del parlamento regionale degli studenti rappresentano
il mondo giovanile nella sua interezza senza poter far propaganda per
partiti, movimenti e associazioni politiche.
    4.   Il  parlamento  regionale  degli  studenti  puo'  richiedere
all'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale  di promuovere
gemellaggi  con  analoghi  organismi di rappresentanza degli studenti
regionali,  statali e comunitari, nonche' di stipulare con gli stessi
accordi  e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in
particolare   nell'ambito   delle  iniziative  sulla  cittadinanza  e
partecipazione dei giovani nella Unione europea.