Art. 2. Istituzione del parlamento regionale degli studenti della Liguria 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 1 e' istituito, presso il consiglio regionale, il parlamento regionale degli studenti della Liguria, quale organismo di consultazione e rappresentanza regionale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di loro interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile. 2. Il parlamento regionale degli studenti comunica all'ufficio di presidenza del consiglio regionale le iniziative che ritenga utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti. 3. I membri del parlamento regionale degli studenti rappresentano il mondo giovanile nella sua interezza senza poter far propaganda per partiti, movimenti e associazioni politiche. 4. Il parlamento regionale degli studenti puo' richiedere all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza degli studenti regionali, statali e comunitari, nonche' di stipulare con gli stessi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nella Unione europea.