Art. 3.
                            Composizione

    1.  Il  parlamento regionale degli studenti e' composto di trenta
studenti  eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione
studentesca degli istituti e scuole secondarie superiori presenti sul
territorio regionale.
    2.  Nella composizione del parlamento regionale degli studenti e'
assicurata la parita' numerica tra uomini e donne.
    3.  Il  parlamento regionale degli studenti dura in carica cinque
anni.
    4. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni
all'atto  di  insediamento  del parlamento regionale degli studenti e
rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo parlamento.
    5.  Lo  studente  eletto  che  non sia piu' iscritto a istituti o
scuole  secondarie  superiori presenti sul territorio regionale cessa
dall'esercizio della funzione di rappresentanza.
    6.   L'assenza   ingiustificata  a  due  sedute  del  parlamento,
nell'ambito della stessa legislatura, comporta la decadenza.
    7.  Nell'ipotesi  in  cui  lo  studente eletto cessi o decada dal
proprio  mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito, dal primo
studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
    8.  L'elezione  del parlamento regionale degli studenti si svolge
entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale.
    9.  L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con
la direzione scolastica regionale, individua le modalita' di elezione
del parlamento regionale degli studenti della Liguria.