Art. 3. Composizione 1. Il parlamento regionale degli studenti e' composto di trenta studenti eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli istituti e scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale. 2. Nella composizione del parlamento regionale degli studenti e' assicurata la parita' numerica tra uomini e donne. 3. Il parlamento regionale degli studenti dura in carica cinque anni. 4. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del parlamento regionale degli studenti e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo parlamento. 5. Lo studente eletto che non sia piu' iscritto a istituti o scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale cessa dall'esercizio della funzione di rappresentanza. 6. L'assenza ingiustificata a due sedute del parlamento, nell'ambito della stessa legislatura, comporta la decadenza. 7. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito, dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. 8. L'elezione del parlamento regionale degli studenti si svolge entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale. 9. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con la direzione scolastica regionale, individua le modalita' di elezione del parlamento regionale degli studenti della Liguria.