Art. 5. Prima seduta e presidenza provvisoria 1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente e' provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di' voti. In caso di parita' allo studente eletto piu' anziano. Lo studente eletto piu' giovane svolge le funzioni di segretario.