Art. 5.
                Prima seduta e presidenza provvisoria

    1.  Nella  prima  seduta  successiva  alle elezioni, la carica di
presidente  e'  provvisoriamente  assegnata  allo studente eletto che
abbia  conseguito il maggior numero di' voti. In caso di parita' allo
studente  eletto piu' anziano. Lo studente eletto piu' giovane svolge
le funzioni di segretario.