Art. 6. Funzionamento 1. Il parlamento si riunisce almeno tre volte l'anno presso la sede del consiglio regionale della Regione Liguria. 2. Nell'ambito del parlamento sono istituite tre commissioni permanenti per il preventivo esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie: a) istruzione, diritto allo studio e politiche regionali per i giovani, pari opportunita'; b) formazione e lavoro; c) cultura, sport e turismo. 3. Ogni studente non puo' far parte di piu' di due commissioni. Ciascuna commissione si riunisce, di regola, non piu' di sei volte nel corso dell'anno. 4. Le determinazioni assunte dal parlamento regionale degli studenti sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che ne da' comunicazione ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia.