Art. 6.
                            Funzionamento

    1.  Il  parlamento  si riunisce almeno tre volte l'anno presso la
sede del consiglio regionale della Regione Liguria.
    2.  Nell'ambito  del  parlamento  sono  istituite tre commissioni
permanenti  per  il  preventivo  esame  di  tutte  le  questioni, con
competenza nelle seguenti materie:
      a) istruzione,  diritto allo studio e politiche regionali per i
giovani, pari opportunita';
      b) formazione e lavoro;
      c) cultura, sport e turismo.
    3.  Ogni  studente non puo' far parte di piu' di due commissioni.
Ciascuna  commissione  si  riunisce, di regola, non piu' di sei volte
nel corso dell'anno.
    4.  Le  determinazioni  assunte  dal  parlamento  regionale degli
studenti  sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che ne
da'   comunicazione   ai   presidenti  delle  commissioni  consiliari
competenti in materia.