Art. 8.
                  Disposizioni finali e transitorie

    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  l'ufficio  di  presidenza, d'intesa con la direzione
scolastica   regionale,   provvede   ad  individuare  il  sistema  di
rappresentanza  e  le  modalita' di elezione del parlamento regionale
degli    studenti   della   Liguria   ed   all'organizzazione   delle
consultazioni elettorali.
    2.  In  sede  di prima applicazione il parlamento regionale degli
studenti   della  Liguria  viene  costituito  con  provvedimento  del
presidente  del  consiglio  regionale  entro  sei  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. Esso rimane in carica fino
all'insediamento  del  successivo parlamento regionale degli studenti
della Liguria eletto ai sensi dell'Art. 3, comma 7.
    3.   Le   strutture   regionali  di  supporto  all'attivita'  del
parlamento  regionale  degli  studenti della Liguria sono individuate
dall'ufficio  di  presidenza  del  consiglio regionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.