Art. 8. Disposizioni finali e transitorie 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ufficio di presidenza, d'intesa con la direzione scolastica regionale, provvede ad individuare il sistema di rappresentanza e le modalita' di elezione del parlamento regionale degli studenti della Liguria ed all'organizzazione delle consultazioni elettorali. 2. In sede di prima applicazione il parlamento regionale degli studenti della Liguria viene costituito con provvedimento del presidente del consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso rimane in carica fino all'insediamento del successivo parlamento regionale degli studenti della Liguria eletto ai sensi dell'Art. 3, comma 7. 3. Le strutture regionali di supporto all'attivita' del parlamento regionale degli studenti della Liguria sono individuate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.