Art. 10.
Cancellazione  dagli  albi  professionali provinciali degli aspiranti
           guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo

   1.   Il   collegio  provinciale  delle  guide  alpine  dispone  la
cancellazione  dall'albo  professionale  provinciale  degli aspiranti
guida    e    dall'albo   professionale   provinciale   delle   guide
alpine-maestri  di  alpinismo in caso di perdita di uno dei requisiti
previsti  per  l'iscrizione  ai  rispettivi  albi  o di trasferimento
dell'aspirante  guida  o  della  guida  alpina-maestro  di  alpinismo
nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.
   2.  L'interessato  e  tenuto  a comunicare al collegio provinciale
delle  guide  alpine  la perdita di uno o piu' requisiti previsti per
l'iscrizione all'albo di riferimento.
   3.  Prima  di  disporre  la  cancellazione il collegio provinciale
delle guide alpine comunica all'interessato i motivi che giustificano
il  provvedimento  di  cancellazione  dall'albo,  l'interessato  puo'
presentare,  entro  il termine fissato nella comunicazione, eventuali
osservazioni.