Art. 10. Cancellazione dagli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo 1. Il collegio provinciale delle guide alpine dispone la cancellazione dall'albo professionale provinciale degli aspiranti guida e dall'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione ai rispettivi albi o di trasferimento dell'aspirante guida o della guida alpina-maestro di alpinismo nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano. 2. L'interessato e tenuto a comunicare al collegio provinciale delle guide alpine la perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'iscrizione all'albo di riferimento. 3. Prima di disporre la cancellazione il collegio provinciale delle guide alpine comunica all'interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione dall'albo, l'interessato puo' presentare, entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.