Art. 11.
            Commissione esaminatrice per le guide alpine

   1.  La  commissione  esaminatrice  per le guide alpine e' l'organo
tecnico-consultivo  della giunta provinciale in ordine alle modalita'
di  ammissione,  di  organizzazione  e  di  valutazione  della  prova
attitudinale,  dei  corsi  e  degli  esami  per il conseguimento dell
abilitazione  all'esercizio  della  professione di aspirante guida di
guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  nonche'  dei relativi corsi di
aggiornamento.
   2.  La  commissione  esaminatrice  per le guide alpine e' nominata
dalla giunta provinciale ed e' composta da:
   a)  un  dipendente provinciale assegnato alla struttura competente
in materia di turismo, in qualita' di presidente;
   b) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
   c)   quattro   istruttori   per  guide  alpine  iscritti  all'albo
provinciale,  scelti  tra gli otto designati dal collegio provinciale
delle guide alpine;
   d)   cinque   esperti   nelle   materie  culturali  connesse  alla
professione di guida alpina.
   3. Per ciascuno dei componenti previsti dal comma 2 e' nominato un
componente   supplente;   a  tal  fine  il  presidente  del  collegio
provinciale  delle  guide  alpine  ed  il collegio stesso designano i
rispettivi  componenti  supplenti  nel medesimo numero previsto per i
componenti effettivi.
   4.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia di
turismo.
   5.  La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti
possono essere rinominati;
   6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione
delibera  a  maggioranza  dei  presenti; a parita' di voti prevale il
voto del presidente.
   7.  I  componenti  supplenti  della  commissione  partecipano alle
riunioni  solo  in  caso  di  assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.
   8.  La  giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per
la  determinazione  dei  compensi, dei rimborsi delle spese sostenute
dai  componenti della commissione e' delle sottocommmissioni previste
dall'art.  12  e  per  il  pagamento  delle  spese  relative ai pasti
consumati  dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non
puo'  essere  superiore agli importi massimi previsti dalla normativa
provinciale  per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi
per l'accesso all'impiego in provincia.