Art. 12. Sottocommissioni 1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall'art. 11, sono costituite le seguenti sottocommissioni in cui si articola la commissione medesima: a) la sottocommissione culturale, con il compito di espletare l'esame scritto della prova attitudinale previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), e le prove culturali degli esami di abilitazione per aspirante guida previste dall'art. 5, comma 2; b) la sottocommissione tecnica con il compito di: 1) verificare e valutare l'attivita' alpinistica richiesta per l'ammissione alla prova attitudinale ed espletare l'esame pratico della prova attitudinale medesima; 2) espletare la prova tecnico-pratica e di didattica degli esami di abilitazione per aspirante guida e per guida alpina maestro di alpinismo. 2. La sottocommissione culturale e composta a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale delle guide alpine; c) dai cinque esperti previsti dall art. 11, comma 2, lettera d). 3. La sottocommissione tecnica e composta: a) dal presidente del collegio provinciale delle guide alpine, in qualita' di presidente; b) dai quattro istruttori per guide alpine previsti dall'art. 11, comma 2, lettera c). 4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate dal segretario della commissione esaminatrice. 5. Per la validita' delle riunioni di ciascuna sottocommissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 6. Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale il voto del presidente. 7. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.