Art. 12.
                          Sottocommissioni

   1.  Con  il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice
previsto  dall'art.  11, sono costituite le seguenti sottocommissioni
in cui si articola la commissione medesima:
   a)  la  sottocommissione  culturale,  con  il compito di espletare
l'esame  scritto della prova attitudinale previsto dall'art. 2, comma
2,  lettera  a), e le prove culturali degli esami di abilitazione per
aspirante guida previste dall'art. 5, comma 2;
   b) la sottocommissione tecnica con il compito di:
   1)  verificare  e  valutare  l'attivita' alpinistica richiesta per
l'ammissione  alla  prova  attitudinale  ed espletare l'esame pratico
della prova attitudinale medesima;
   2)  espletare  la prova tecnico-pratica e di didattica degli esami
di  abilitazione  per  aspirante  guida e per guida alpina maestro di
alpinismo.
   2. La sottocommissione culturale e composta
   a)   dal   presidente   della  commissione  esaminatrice  previsto
dall'art. 11, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente;
   b) dal presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
   c) dai cinque esperti previsti dall art. 11, comma 2, lettera d).
   3. La sottocommissione tecnica e composta:
   a)  dal presidente del collegio provinciale delle guide alpine, in
qualita' di presidente;
   b)  dai quattro istruttori per guide alpine previsti dall'art. 11,
comma 2, lettera c).
   4.   Le   funzioni   di  segretario  delle  sottocommissioni  sono
esercitate dal segretario della commissione esaminatrice.
   5. Per la validita' delle riunioni di ciascuna sottocommissione e'
necessaria  la  presenza  della  maggioranza  assoluta dei rispettivi
componenti.
   6.  Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti;
a parita' di voti prevale il voto del presidente.
   7. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano
alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.