Art. 13.
Rilascio  e  revoca  dell'autorizzazione  all'apertura  di  scuole di
                    alpinismo e di sci-alpinismo

   1.  L'autorizzazione  all'apertura  di  scuole  di  alpinismo e di
sci-alpinismo  previste  dall'art.  21  della  legge  provinciale  e'
rilasciata,  su  domanda,  dalla  struttura provinciale competente in
materia di turismo, alla condizione che:
   a)  alla  direzione  della  scuola  sia  preposta una guida alpina
maestro  di  alpinismo  iscritta  all  albo professionale provinciale
delle guide alpine maestri di alpinismo;
   b)  l'attivita' di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide
alpine-maestri   di  alpinismo  e  da  aspiranti  guida  iscritti  al
rispettivo  albo  professionale  provinciale;  in ogni caso il numero
degli   aspiranti   guida   non  deve  superare  quello  delle  guide
alpine-maestri di alpinismo.
   2. La domanda per il rilascio. dell'autorizzazione all'istituzione
della  scuola  di  alpinismo e di sci-alpinismo deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
   a) elenco dei componenti della scuola;
   b) verbale della riunione in cui e stato nominato il direttore;
   c) atto costitutivo statuto e regolamento della scuola;
   d) indicazione degli eventuali recapiti della scuola;
   e)   riproduzione   dell'insegna   e  degli  eventuali  emblemi  o
distintivi della scuola;
   f)  polizza  di  assicurazione  contro i rischi di responsabilita'
civile verso terzi;
   g)  documento  che  attesti  l'assunzione, da parte dei componenti
della  scuola, dell'impegno a prestare la loro opera nelle operazioni
di  soccorso  straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori
turistici  nelle  azioni  promozionali,  pubblicitarie  ed  operative
intese   ad   incrementare   l'afflusso   turistico   nel  territorio
provinciale.
   3.  L'autorizzazione  all'apertura della scuola e revocata qualora
venga a mancare:
   a)  il numero minimo di guide alpine richiesto dall'art. 21, comma
1, della legge provinciale per l'istituzione della scuola;
   b)  la  copertura  assicurativa contro i rischi di responsabilita'
civile verso terzi.
   4  La  scuola  di  alpinismo e sci alpinismo e tenuta a comunicare
alla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  turismo la
perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'istituzione.
   5. Prima di disporre la revoca la struttura provinciale competente
in  materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano
il  provvedimento  di  revoca;  la  scuola  puo'  presentare entro il
termine fissato nella comunicazione eventuali osservazioni.