Art. 13. Rilascio e revoca dell'autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo 1. L'autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo previste dall'art. 21 della legge provinciale e' rilasciata, su domanda, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, alla condizione che: a) alla direzione della scuola sia preposta una guida alpina maestro di alpinismo iscritta all albo professionale provinciale delle guide alpine maestri di alpinismo; b) l'attivita' di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida iscritti al rispettivo albo professionale provinciale; in ogni caso il numero degli aspiranti guida non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo. 2. La domanda per il rilascio. dell'autorizzazione all'istituzione della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) elenco dei componenti della scuola; b) verbale della riunione in cui e stato nominato il direttore; c) atto costitutivo statuto e regolamento della scuola; d) indicazione degli eventuali recapiti della scuola; e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola; f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi; g) documento che attesti l'assunzione, da parte dei componenti della scuola, dell'impegno a prestare la loro opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale. 3. L'autorizzazione all'apertura della scuola e revocata qualora venga a mancare: a) il numero minimo di guide alpine richiesto dall'art. 21, comma 1, della legge provinciale per l'istituzione della scuola; b) la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi. 4 La scuola di alpinismo e sci alpinismo e tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente in materia di turismo la perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'istituzione. 5. Prima di disporre la revoca la struttura provinciale competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento di revoca; la scuola puo' presentare entro il termine fissato nella comunicazione eventuali osservazioni.