Art. 14.
         Prova attitudinale per accompagnatore di territorio

   1.  L'ammissione  ai  corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di accompagnatore di territorio e'
subordinata  al  superamento di una prova attitudinale, da sostenersi
davanti alla commissione prevista dall'art. 20.
   2. La prova attitudinale si compone di:
   a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o
multipla, vertente sulle seguenti materie:
   1)   turismo,   con   particolare  riferimento  alla  legislazione
turistica provinciale;
   2) geografia ed ambiente della provincia di Trento;
   3) storia locale;
   4)  flora  e  fauna  presenti  nel  territorio  della provincia di
Trento;
   5) meteorologia e topografia;
   6) primo soccorso;
   b) un colloquio diretto a verificare il curriculum escursionistico
dichiarato  dal  candidato  e  la  conoscenza  delle  materie oggetto
dell'esame scritto.
   3.  Il  superamento  dell'esame  scritto  e' condizione per essere
ammessi al colloquio.
   4.   Il  candidato,  che  risulta  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione di maestro di sci, e' esonerato dal
sostenere l'esame scritto.
   5.  L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un
punteggio  pari  o  superiore a ventiquattro quarantesimi nella media
complessiva dei voti riportati nelle materie d'esame.
   6. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per
il  superamento  del  colloquio,  al candidato residente in un comune
della  provincia  di  Trento  ed  in  possesso del diploma di laurea,
dell'abilitazione  all'esercizio della professione di maestro di sci,
del  titolo  di  accompagnatore  di  escursionismo  del  Club  Alpino
italiano,  di  certificati  attestanti  la  conoscenza  di una lingua
straniera,  di  certificati  attestanti la conoscenza della cultura e
della  lingua  ladina-mocheno-cimbra  o di altri titoli connessi alla
professione   di  accompagnatore  di  territorio,  e'  attribuito  un
punteggio  ulteriore  da  sommarsi  al  voto  conseguito nel medesimo
esame, nella misura stabilita dalla giunta provinciale.