Art. 15.
       Corsi di abilitazione per accompagnatore di territorio

   1.  I  corsi  per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
della professione di accompagnatore di territorio si articolano in:
   a)   corsi  teorico-pratici,  volti  ad  acquisire  la  conoscenza
dell'ambiente montano e la pratica dell'escursionismo;
   b)   corsi   didattici,   volti   ad   acquisire   le  metodologie
dell'accompagnamento e della gestione del gruppo.
   2.   I  corsi  teorico-pratici  comprendono  lezioni  in  aula  ed
esercitazioni   in   ambiente   montano   su  materie  connesse  alla
professione  di  accompagnatore  di  territorio;  i  corsi  didattici
comprendono    lezioni    ed    esercitazioni    sulle    metodologie
dell'accompagnamento.
   3.  La  giunta  provinciale con propria deliberazione individua le
materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.
   4. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, comma 2 della
legge  provinciale  23  agosto  1993,  n.  20 e successive modifiche,
possono  essere ammessi ai corsi soggetti idonei, in numero superiore
a  quello  stabilito  ai  sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), in
attuazione di progetti formativi promossi da altri soggetti pubblici.