Art. 15. Corsi di abilitazione per accompagnatore di territorio 1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio si articolano in: a) corsi teorico-pratici, volti ad acquisire la conoscenza dell'ambiente montano e la pratica dell'escursionismo; b) corsi didattici, volti ad acquisire le metodologie dell'accompagnamento e della gestione del gruppo. 2. I corsi teorico-pratici comprendono lezioni in aula ed esercitazioni in ambiente montano su materie connesse alla professione di accompagnatore di territorio; i corsi didattici comprendono lezioni ed esercitazioni sulle metodologie dell'accompagnamento. 3. La giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione. 4. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, comma 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e successive modifiche, possono essere ammessi ai corsi soggetti idonei, in numero superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), in attuazione di progetti formativi promossi da altri soggetti pubblici.