Art. 16.
Esami  di  abilitazione per accompagnatore di territorio e criteri di
                  valutazione delle relative prove

   1.  Al  termine di ciascuna tipologia dei corsi previsti dall'art.
15  il  candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto di
insegnamento  nei corsi, davanti la commissione esaminatrice prevista
dall'art.  20;  la  commissione  valuta le prove d'esame applicando i
criteri fissati dai commi 2 e 3.
   2. Per la valutazione delle prove teorico-pratiche, la commissione
esaminatrice   considera   il  grado  di  conoscenza,  da  parte  del
candidato,  delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i
corsi,  attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio
complessivo non inferiore a sei decimi.
   3.  Per  la  valutazione  della prova di didattica, la commissione
esaminatrice  considera la capacita' di accompagnamento e di gestione
del  gruppo,  attribuendo  un voto da uno a dieci; per il superamento
della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo
non inferiore a sei decimi.