Art. 16. Esami di abilitazione per accompagnatore di territorio e criteri di valutazione delle relative prove 1. Al termine di ciascuna tipologia dei corsi previsti dall'art. 15 il candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto di insegnamento nei corsi, davanti la commissione esaminatrice prevista dall'art. 20; la commissione valuta le prove d'esame applicando i criteri fissati dai commi 2 e 3. 2. Per la valutazione delle prove teorico-pratiche, la commissione esaminatrice considera il grado di conoscenza, da parte del candidato, delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi. 3. Per la valutazione della prova di didattica, la commissione esaminatrice considera la capacita' di accompagnamento e di gestione del gruppo, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.