Art. 18. Validita' e rinnovo dell'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di territorio 1. L'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di territorio ha validita' per quattro anni. 2. Il rinnovo dell'iscrizione all'elenco speciale e' disposto dal collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell'interessato; nella domanda l'interessato deve dichiarare: a) di aver frequentato nel quadriennio di validita' dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall'art. 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell'art. 36; b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, lettere b), d) ed e).