Art. 18.
Validita'   e   rinnovo  dell'iscrizione  all'elenco  speciale  degli
                    accompagnatori di territorio

   1.   L'iscrizione  all'elenco  speciale  degli  accompagnatori  di
territorio ha validita' per quattro anni.
   2.  Il rinnovo dell'iscrizione all'elenco speciale e' disposto dal
collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell'interessato;
nella domanda l'interessato deve dichiarare:
   a)    di   aver   frequentato   nel   quadriennio   di   validita'
dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito
dall'art.  32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato,
ai sensi dell'art. 36;
   b)  di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall'art. 17,
comma 2, lettere b), d) ed e).