Art. 19. Cancellazione dall'elenco speciale degli accompagnatori di territorio 1. Il collegio provinciale delle guide alpine dispone la cancellazione dall'elenco speciale degli accompagnatori di territorio in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco medesimo. 2. L'interessato e' tenuto a comunicare al collegio provinciale delle guide alpine la perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco speciale. 3. Prima di disporre la cancellazione il collegio provinciale delle guide alpine comunica all'interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione; l'interessato puo' presentare, entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.