Art. 19.
Cancellazione dall'elenco speciale degli accompagnatori di territorio

   1.   Il   collegio  provinciale  delle  guide  alpine  dispone  la
cancellazione dall'elenco speciale degli accompagnatori di territorio
in  caso  di  perdita  di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione
all'elenco medesimo.
   2.  L'interessato  e'  tenuto a comunicare al collegio provinciale
delle  guide  alpine  la perdita di uno o piu' requisiti previsti per
l'iscrizione all'elenco speciale.
   3.  Prima  di  disporre  la  cancellazione il collegio provinciale
delle guide alpine comunica all'interessato i motivi che giustificano
il  provvedimento  di  cancellazione;  l'interessato puo' presentare,
entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.