Art. 2. Prova attitudinale per aspirante guida 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida e' subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alle competenti sottocommissioni previste dall'art. 12. 2. La prova attitudinale si compone di: a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie: 1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale; 2) geografia ed ambiente della provincia di Trento; 3) storia locale; 4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento; 5) meteorologia e topografia; 6) primo soccorso; b) un colloquio diretto a verificare se il candidato abbia svolto un'attivita' alpinistica non inferiore a quella minima stabilita dalla giunta provinciale; c) un esame pratico volto ad accertare la capacita tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attivita' specifica della professione di guida alpina. 3. Il superamento dell'esame scritto e' condizione per essere ammesso al colloquio previsto dal comma 2, lettera b); la verifica positiva circa lo svolgimento dell'attivita' alpinistica minima e' condizione per essere ammesso all'esame pratico. 4. E' esonerato dal sostenere l'esame scritto il candidato che risulta in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio o di maestro di sci. 5. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a ventiquattro quarantesimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie d'esame. 6. L'esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a ventiquattro quarantesimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie d'esame. 7. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell'esame pratico, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, di accompagnatore di territorio o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, e' attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nell'esame pratico, nella misura stabilita dalla giunta provinciale.