Art. 20. Commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio 1. La commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio e' l'organo tecnico-consultivo della giunta provinciale in ordine alle modalita' di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio nonche' dei relativi corsi di aggiornamento. 2. La commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da: a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualita' di presidente; b) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine; c) una guida alpina o accompagnatore di territorio designati dal collegio provinciale delle guide alpine; d) cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di accompagnatore di territorio. 3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 e' nominato un componente supplente; a tal fine il presidente del collegio provinciale delle guide alpine ed il collegio stesso designano i rispettivi componenti supplenti nel medesimo numero previsto per i componenti effettivi. 4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo. 5. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rinominati. 6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale il voto del presidente. 7. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo. 8. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non puo' essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in provincia.