Art. 20.
    Commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio

   1.   La   commissione   esaminatrice  per  gli  accompagnatori  di
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della giunta provinciale in
ordine   alle   modalita'  di  ammissione,  di  organizzazione  e  di
valutazione  della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il
conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della professione di
accompagnatore   di   territorio   nonche'   dei  relativi  corsi  di
aggiornamento.
   2.   La   commissione   esaminatrice  per  gli  accompagnatori  di
territorio e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da:
   a)  un  dipendente provinciale assegnato alla struttura competente
in materia di turismo, in qualita' di presidente;
   b) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
   c)  una  guida alpina o accompagnatore di territorio designati dal
collegio provinciale delle guide alpine;
   d)   cinque   esperti   nelle   materie  culturali  connesse  alla
professione di accompagnatore di territorio.
   3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 e' nominato un
componente   supplente;   a  tal  fine  il  presidente  del  collegio
provinciale  delle  guide  alpine  ed  il collegio stesso designano i
rispettivi  componenti  supplenti  nel medesimo numero previsto per i
componenti effettivi.
   4.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia di
turismo.
   5.  La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti
possono essere rinominati.
   6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione
delibera  a  maggioranza  dei  presenti; a parita' di voti prevale il
voto del presidente.
   7.  I  componenti  supplenti  della  commissione  partecipano alle
riunioni  solo  in  caso  di  assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.
   8.  La  giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per
la  determinazione  dei  compensi, dei rimborsi delle spese sostenute
dai  componenti  della  commissione  e  per  il pagamento delle spese
relative  ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e
dei compensi, non puo' essere superiore agli importi massimi previsti
dalla   normativa   provinciale   per   i  membri  delle  commissioni
esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in provincia.