Art. 23.
Esami  di  abilitazione  per  maestro di sci e criteri di valutazione
                        delle relative prove

   1.  Al  termine  di ciascuna tipologia di corsi previsti dall'art.
22,  comma  1,  il candidato sostiene il relativo esame sulle materie
oggetto   di   insegnamento   nei   corsi,   davanti   le  competenti
sottocommissioni  secondo  quanto stabilito dall'art. 29, comma 1; le
sottocommissioni  valutano  le  prove  d'esame  applicando  i criteri
fissati dai commi 2, 3 e 4.
   2.  Per  la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione
culturale  considera  il  grado  di conoscenza da parte del candidato
delle  materie  oggetto  di  insegnamento  impartite  durante i corsi
attribuendo  a  ciascuna  materia  un  voto  da  uno  a dieci, per il
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio
complessivo non inferiore a sei decimi.
   3.  Per  la valutazione delle prove tecnico-pratiche la competente
sottocommissione  tecnica considera la capacita' sciistica dimostrata
dal  candidato  e  le valutazioni espresse dagli istruttori durante i
relativi   corsi,  attribuendo  un  voto  da  uno  a  dieci,  per  il
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio
complessivo non inferiore a sei decimi .
   4.  Per  la  valutazione  della  prova di didattica, la competente
sottocommissione  tecnica  considera  la  conoscenza  sciistica  e la
capacita'  didattica  del  candidato  nonche' le valutazioni espresse
dagli istruttori durante i relativi corsi, attribuendo un voto da uno
a  dieci per il superamento della prova il candidato deve ottenere un
punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.