Art. 23. Esami di abilitazione per maestro di sci e criteri di valutazione delle relative prove 1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi previsti dall'art. 22, comma 1, il candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto di insegnamento nei corsi, davanti le competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 1; le sottocommissioni valutano le prove d'esame applicando i criteri fissati dai commi 2, 3 e 4. 2. Per la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione culturale considera il grado di conoscenza da parte del candidato delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci, per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi. 3. Per la valutazione delle prove tecnico-pratiche la competente sottocommissione tecnica considera la capacita' sciistica dimostrata dal candidato e le valutazioni espresse dagli istruttori durante i relativi corsi, attribuendo un voto da uno a dieci, per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi . 4. Per la valutazione della prova di didattica, la competente sottocommissione tecnica considera la conoscenza sciistica e la capacita' didattica del candidato nonche' le valutazioni espresse dagli istruttori durante i relativi corsi, attribuendo un voto da uno a dieci per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.