Art. 24. Specializzazioni per maestri di sci 1. La giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per a) direttore tecnico di scuola di sci: b) l'insegnamento dello sci ai bambini; c) l'insegnamento dello sci in lingua inglese; d) l'insegnamento dello sci in lingua tedesca; e) l'insegnamento dello sci in lingua francese; f) l'insegnamento dello sci ai disabili; g) l'insegnamento del telemark. 2. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 e riconosciuto quale diploma di specializzazione la qualifica di istruttore nazionale per maestri di sci rilasciata dalla Federazione italiana sport invernali. 3. In aggiunta ai corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1, la giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci puo' istituire altre tipologie di corsi e di esami di specializzazione. 4. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1, comprendono lo svolgimento di attivita' culturali, tecnico pratiche e didattiche relative alla singola specializzazione. 5. Per la valutazione di ciascun esame di specializzazione, la commissione esaminatrice prevista dall'art. 30 considera il grado di conoscenza delle materie oggetto di insegnamento nel relativo corso, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.