Art. 24.
                 Specializzazioni per maestri di sci

   1.  La  giunta  provinciale  istituisce  corsi  ed  esami  per  il
conseguimento  dei  diplomi  di  specializzazione  per  a)  direttore
tecnico di scuola di sci:
   b) l'insegnamento dello sci ai bambini;
   c) l'insegnamento dello sci in lingua inglese;
   d) l'insegnamento dello sci in lingua tedesca;
   e) l'insegnamento dello sci in lingua francese;
   f) l'insegnamento dello sci ai disabili;
   g) l'insegnamento del telemark.
   2.  In  aggiunta  alle  specializzazioni  previste  dal  comma 1 e
riconosciuto  quale  diploma  di  specializzazione  la  qualifica  di
istruttore  nazionale per maestri di sci rilasciata dalla Federazione
italiana sport invernali.
   3.  In aggiunta ai corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi
di  specializzazione  previsti  dal  comma  1, la giunta provinciale,
sentito  il  parere  del collegio provinciale dei maestri di sci puo'
istituire altre tipologie di corsi e di esami di specializzazione.
   4.  I  corsi  per il conseguimento dei diplomi di specializzazione
previsti  dal  comma  1,  comprendono  lo  svolgimento  di  attivita'
culturali,  tecnico  pratiche  e  didattiche  relative  alla  singola
specializzazione.
   5.  Per  la  valutazione  di ciascun esame di specializzazione, la
commissione  esaminatrice prevista dall'art. 30 considera il grado di
conoscenza  delle materie oggetto di insegnamento nel relativo corso,
attribuendo  a  ciascuna  materia  un  voto  da  uno  a  dieci per il
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio
complessivo non inferiore a sei decimi.