Art. 26. Validita' e rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale provinciale dei maestri di sci 1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale dei maestri di sci ha validita' per quattro anni. 2. Il rinnovo dell'iscrizione all'albo e' disposto dal collegio provinciale dei maestri di sci, su domanda dell'interessato; nella domanda l'interessato deve dichiarare: a) di aver frequentato nel quadriennio di validita' dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall'art. 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell'art. 36; b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, lettere b), d) ed e).