Art. 26.
Validita'    e   rinnovo   dell'iscrizione   all'albo   professionale
                   provinciale dei maestri di sci

   1.  L'iscrizione all'albo professionale provinciale dei maestri di
sci ha validita' per quattro anni.
   2.  Il  rinnovo  dell'iscrizione all'albo e' disposto dal collegio
provinciale  dei  maestri  di sci, su domanda dell'interessato; nella
domanda l'interessato deve dichiarare:
   a)    di   aver   frequentato   nel   quadriennio   di   validita'
dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito
dall'art.  32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato,
ai sensi dell'art. 36;
   b)  di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall'art. 25,
comma 2, lettere b), d) ed e).