Art. 27. Cancellazione dall'albo professionale provinciale dei maestri di sci 1. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo professionale dei maestri di sci in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento del maestro di sci nel corrispondente albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano. 2. L'interessato tenuto a comunicare al collegio provinciale dei maestri di sci la perdita di uno o piu' requisiti previsti per iscrizione all'albo. 3. Prima di disporre la cancellazione il collegio provinciale dei maestri di sci comunica all'interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione; l'interessato puo' presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.