Art. 27.
Cancellazione dall'albo professionale provinciale dei maestri di sci

   1.   Il  collegio  provinciale  dei  maestri  di  sci  dispone  la
cancellazione  dall'albo  professionale dei maestri di sci in caso di
perdita   di  uno  dei  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  o  di
trasferimento  del  maestro  di  sci nel corrispondente albo di altra
regione o della provincia autonoma di Bolzano.
   2.  L'interessato  tenuto a comunicare al collegio provinciale dei
maestri  di  sci  la  perdita  di  uno  o piu' requisiti previsti per
iscrizione all'albo.
   3.  Prima di disporre la cancellazione il collegio provinciale dei
maestri  di sci comunica all'interessato i motivi che giustificano il
provvedimento   di   cancellazione;   l'interessato  puo'  presentare
eventuali  osservazioni,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione.