Art. 28.
            Commissione esaminatrice per i maestri di sci

   1.  La  commissione  esaminatrice per i maestri di sci e' l'organo
tecnico-consultivo  della giunta provinciale in ordine alle modalita'
di  ammissione,  di  organizzazione  e  di  valutazione  della  prova
attitudinale,   dei   corsi   e  degli  esami  per  il  conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio della professione di maestro di sci,
nonche' dei relativi corsi di aggiornamento.
   2.  La  commissione  esaminatrice per i maestri di sci e' nominata
dalla giunta provinciale ed e' composta da:
   a)  un  dipendente provinciale assegnato alla struttura competente
in materia di turismo, in qualita' di presidente;
   b) il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci;
   c)  quattro  istruttori nazionali della Federazione italiana sport
invernali  (FISI)  nelle  discipline  alpine,  scelti  tra  gli  otto
designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
   d)  quattro  istruttori  nazionali della FIST nelle discipline del
fondo,  scelti  tra  gli  otto designati dal collegio provinciale dei
maestri di sci;
   e)  quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello
snowboard, scelti tra gli otto designati dal collegio provinciale dei
maestri di sci;
   f)   cinque   esperti   nelle   materie  culturali  connesse  alla
professione di maestro di sci.
   3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 e' nominato un
componente   supplente;   a  tal  fine  il  presidente  del  collegio
provinciale  dei  maestri  sci  ed  il  collegio  stesso  designano i
rispettivi  componenti  supplenti  nel medesimo numero previsto per i
componenti effettivi.
   4.  Le  finzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia di
turismo.
   5.  La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti
possono essere rinominati.
   6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione
delibera  a  maggioranza  dei  presenti; a parita' di voti prevale il
voto del presidente.
   7.  I  componenti  supplenti  della  commissione  partecipano alle
riunioni  solo  in  caso  di  assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.
   8.  La  giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per
la  determinazione  dei  compensi, dei rimborsi delle spese sostenute
dai  componenti  della commissione e delle sottocommmissioni previste
dall'art.  29  e  per  il  pagamento  delle  spese  relative ai pasti
consumati  dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non
puo'  essere  superiore agli importi massimi previsti dalla normativa
provinciale  per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi
per l'accesso all'impiego in provincia.