Art. 28. Commissione esaminatrice per i maestri di sci 1. La commissione esaminatrice per i maestri di sci e' l'organo tecnico-consultivo della giunta provinciale in ordine alle modalita' di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, nonche' dei relativi corsi di aggiornamento. 2. La commissione esaminatrice per i maestri di sci e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da: a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualita' di presidente; b) il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) quattro istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI) nelle discipline alpine, scelti tra gli otto designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; d) quattro istruttori nazionali della FIST nelle discipline del fondo, scelti tra gli otto designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; e) quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello snowboard, scelti tra gli otto designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; f) cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di maestro di sci. 3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 e' nominato un componente supplente; a tal fine il presidente del collegio provinciale dei maestri sci ed il collegio stesso designano i rispettivi componenti supplenti nel medesimo numero previsto per i componenti effettivi. 4. Le finzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo. 5. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rinominati. 6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale il voto del presidente. 7. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo. 8. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e delle sottocommmissioni previste dall'art. 29 e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non puo' essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in provincia.