Art. 29.
                          Sottocommissioni

   1.  Con  il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice
previsto  dall'art.  28, sono costituite le seguenti sottocommissioni
nelle quali si articola la commissione medesima:
   a)  la  sottocommissione  culturale,  con  il compito di espletare
l'esame scritto della prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma
2,  lettera  a)  e le prove culturali degli esami di abilitazione per
maestro di sci previste dall'art. 23, comma 2;
   b)  la  sottocommissione  tecnica  delle discipline alpine, con il
compito   di  espletare  l'esame  pratico  della  prova  attitudinale
previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica
e  didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste
dall'art. 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline;
   c)  la sottocommissione tecnica delle discipline del fondo, con il
compito   di  espletare  l'esame  pratico  della  prova  attitudinale
previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica
e  didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste
dall'art. 23, commi 3 e 4, nelle componenti discipline;
   d)  la  sottocommissione tecnica delle discipline dello snowboard,
con il compito di espletare l'esame pratico del la prova attitudinale
previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica
e  didattica  degli esami di abilitazione per maestro di sci previste
dall'art. 23, commi 3 e 4 nelle corrispondenti discipline.
   2. La sottocommissione culturale e composta:
   a)   dal   presidente   della  commissione  esaminatrice  previsto
dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente;
   b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci;
   c) dai cinque esperti previsti dall'art. 28, comma 2, lettera f).
   3.   La  sottocommissione  tecnica  per  le  discipline  alpine  e
composta:
   a)   dal   presidente   della  commissione  esaminatrice  previsto
dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente;
   b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci;
   c)  dai  quattro  istruttori nazionali della FISI nelle discipline
alpine previsti dall'art. 28, comma 2, lettera c).
   4.  La  sottocommissione  tecnica  per  le  discipline del fondo e
composta:
   a)   dal   presidente   della  commissione  esaminatrice  previsto
dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente;
   b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci;
   c)  dai  quattro  istruttori nazionali della FISI nelle discipline
del fondo previsti dall'art. 28, comma 2, lettera d).
   5. La sottocommissione tecnica per le discipline dello snowboard e
composta:
   a)   dal   presidente   della  commissione  esaminatrice  previsto
dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente;
   b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci;
   c)  dai  quattro  istruttori nazionali della FISI nelle discipline
dello snowboard previsti dall'art. 28, comma 2, lettera e).
   6.  Le  funzioni  di segretario delle sottocommissioni sono svolte
dal segretario della commissione esaminatrice.
   7.  Per la validita' delle riunioni di ciascuna sottocommissione e
necessaria  la  presenza  della  maggioranza  assoluta dei rispettivi
componenti.
   8.  Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti,
a parita' di voti prevale il voto del presidente.
   9. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano
alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.