Art. 29. Sottocommissioni 1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall'art. 28, sono costituite le seguenti sottocommissioni nelle quali si articola la commissione medesima: a) la sottocommissione culturale, con il compito di espletare l'esame scritto della prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma 2, lettera a) e le prove culturali degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall'art. 23, comma 2; b) la sottocommissione tecnica delle discipline alpine, con il compito di espletare l'esame pratico della prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall'art. 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline; c) la sottocommissione tecnica delle discipline del fondo, con il compito di espletare l'esame pratico della prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall'art. 23, commi 3 e 4, nelle componenti discipline; d) la sottocommissione tecnica delle discipline dello snowboard, con il compito di espletare l'esame pratico del la prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall'art. 23, commi 3 e 4 nelle corrispondenti discipline. 2. La sottocommissione culturale e composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai cinque esperti previsti dall'art. 28, comma 2, lettera f). 3. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine e composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline alpine previsti dall'art. 28, comma 2, lettera c). 4. La sottocommissione tecnica per le discipline del fondo e composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline del fondo previsti dall'art. 28, comma 2, lettera d). 5. La sottocommissione tecnica per le discipline dello snowboard e composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a), in qualita' di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello snowboard previsti dall'art. 28, comma 2, lettera e). 6. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte dal segretario della commissione esaminatrice. 7. Per la validita' delle riunioni di ciascuna sottocommissione e necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 8. Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti, a parita' di voti prevale il voto del presidente. 9. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.