Art. 30.
 Commissioni esaminatrici per le specializzazioni dei maestri di sci

   1.  Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione
previsti  dall'art. 24, comma 1, o istituiti ai sensi del comma 3 del
medesimo  articolo,  sono espletati da apposite commissioni nominate,
di volta in volta, dalla giunta provinciale e composte da:
   a)  un  dipendente provinciale assegnato alla struttura competente
in materia di turismo, in qualita' di presidente;
   b)  da  quattro  a  sei membri esperti nelle materie oggetto della
specializzazione.
   2.  Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 1 e nominato un
componente supplente.
   3.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia di
turismo.
   4.  Per la validita' delle riunioni della commissione e necessaria
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione
delibera  a  maggioranza  dei  presenti, a parita' di voti prevale il
voto del presidente.
   5.  I  componenti  supplenti  della  commissione  partecipano alle
riunioni  solo  in  caso  di  assenza o di impedimento del rispettivo
membro effettivo.
   6.  La  giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per
la  determinazione  dei  compensi, dei rimborsi delle spese sostenute
dai  componenti  della  commissione  e  per  il pagamento delle spese
relative  ai pasti consumati dai componenti, la misura dei rimborsi e
dei compensi, non puo' essere superiore agli importi massimi previsti
dalla   normativa   provinciale   per   i  membri  delle  commissioni
esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in provincia.