Art. 30. Commissioni esaminatrici per le specializzazioni dei maestri di sci 1. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dall'art. 24, comma 1, o istituiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono espletati da apposite commissioni nominate, di volta in volta, dalla giunta provinciale e composte da: a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualita' di presidente; b) da quattro a sei membri esperti nelle materie oggetto della specializzazione. 2. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 1 e nominato un componente supplente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo. 4. Per la validita' delle riunioni della commissione e necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti, a parita' di voti prevale il voto del presidente. 5. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo. 6. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti, la misura dei rimborsi e dei compensi, non puo' essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in provincia.