Art. 31. Scuole di sci e scuole di snowboard 1. Sono riconosciute come scuole di sci e scuole di snowboard, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge provinciale le organizzazioni alle quali fanno capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attivita' e che risultino in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni di seguito indicati: a) adesione da parte di maestri di sci in numero minimo di diciotto e rispettivamente di quattro nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento delle discipline del fondo e di cinque nel caso di scuole di snowboard che esercitino esclusivamente le discipline dello snowboard. Al fine di garantire la necessaria continuita' nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la loro opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della localita' turistica e di non aver assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione deve essere resa tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445; b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione tra quelli previsti dall'art. 24 e disponibilita' di maestri per almeno tre diverse specializzazioni; c) direzione della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine, nel caso la scuola pratichi prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento, ad un maestro di snowboard, nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento, il direttore, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale deve essere in possesso del corrispondente diploma di specializzazione; d) disponibilita' di una sede adeguata e stabile ed idonea a funzionare senza soluzione di continuita' per tutta la stagione; e) ordinamento interno ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa; f) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci ed a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia; g) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione; h) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nella medesima area sciabile. 2. In relazione ai requisiti previsti dal comma 1, lettera b), sono equiparate ai diplomi di specializzazione: a) la qualifica di allenatore nelle discipline alpine, nelle discipline del fondo e nelle discipline dello snowboard, rilasciata dalla FISI; b) il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida. 3. Il riconoscimento e' disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo; 4. Un'organizzazione puo' essere riconosciuta come «scuola di sci» o «scuola di snowboard», anche nel caso in cui i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito al comma 1, lettera a), purche' sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella medesima area sciabile altre scuole riconosciute. 5. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti o si verifichi l'inosservanza di una delle condizioni previste dal comma 1. 6. La scuola e tenuta a comunicare alla struttura competente in materia di turismo la perdita dei requisiti o delle condizioni previsti per il riconoscimento. 7. Prima di disporre la revoca, la struttura competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento, la scuola puo' presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. La denominazione «scuola di sci» e «scuola di snowboard» puo' essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.