Art. 31.
                 Scuole di sci e scuole di snowboard

   1.  Sono riconosciute come scuole di sci e scuole di snowboard, ai
sensi   dell'art.   40,   comma   1,   della   legge  provinciale  le
organizzazioni  alle  quali  fanno  capo  piu'  maestri  di  sci  per
esercitare  in  modo  coordinato la loro attivita' e che risultino in
possesso   dei  requisiti  e  soddisfino  le  condizioni  di  seguito
indicati:
   a)  adesione  da  parte  di  maestri  di  sci  in numero minimo di
diciotto  e  rispettivamente di quattro nel caso di scuole di sci che
esercitino esclusivamente l'insegnamento delle discipline del fondo e
di   cinque   nel   caso   di  scuole  di  snowboard  che  esercitino
esclusivamente le discipline dello snowboard. Al fine di garantire la
necessaria  continuita'  nel  funzionamento  dei servizi turistici, i
maestri   costituenti   l'organico   minimo   devono  presentare  una
dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la loro
opera  presso  la  scuola  per  almeno sessanta giorni nel periodo di
apertura delle strutture ricettive della localita' turistica e di non
aver  assunto  analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione
deve  essere  resa  tramite  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n 445;
   b)  possesso  da  parte  di  un  terzo  del corpo insegnante di un
diploma  di  specializzazione  tra  quelli  previsti  dall'art.  24 e
disponibilita' di maestri per almeno tre diverse specializzazioni;
   c)  direzione  della  scuola  affidata  ad un maestro di sci delle
discipline  alpine,  nel  caso  la  scuola  pratichi  prevalentemente
l'insegnamento  di  tali  discipline,  ad  un  maestro  di  sci delle
discipline del fondo nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale
insegnamento, ad un maestro di snowboard, nel caso la scuola pratichi
prevalentemente tale insegnamento, il direttore, cui sono affidati il
coordinamento  tecnico-funzionale  della  scuola  e la rappresentanza
legale   deve  essere  in  possesso  del  corrispondente  diploma  di
specializzazione;
   d)  disponibilita'  di  una  sede  adeguata  e stabile ed idonea a
funzionare senza soluzione di continuita' per tutta la stagione;
   e)   ordinamento   interno   ispirato   a  forme  democratiche  di
partecipazione  effettiva  di  tutti  i  soci  alla  gestione ed alla
organizzazione della scuola stessa;
   f)  impegno  della  scuola  a  prestare  la  propria  opera  nelle
operazioni  straordinarie  di soccorso a collaborare con le autorita'
scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello
sci ed a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni
promozionali,  pubblicitarie  ed  operative  intese  ad  incrementare
l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;
   g)   adeguata   copertura   assicurativa   contro   i   rischi  di
responsabilita'  civile  verso  terzi conseguenti all'esercizio della
professione;
   h)  denominazione  della  scuola tale da non creare confusione con
quella  di  altre  scuole eventualmente esistenti nella medesima area
sciabile.
   2.  In  relazione  ai  requisiti previsti dal comma 1, lettera b),
sono equiparate ai diplomi di specializzazione:
   a)  la  qualifica  di  allenatore  nelle  discipline alpine, nelle
discipline  del  fondo e nelle discipline dello snowboard, rilasciata
dalla FISI;
   b)  il  possesso  da  parte  del maestro di sci della qualifica di
guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.
   3.  Il riconoscimento e' disposto con determinazione del dirigente
della struttura provinciale competente in materia di turismo;
   4. Un'organizzazione puo' essere riconosciuta come «scuola di sci»
o  «scuola di snowboard», anche nel caso in cui i suoi componenti non
raggiungano  il  numero  minimo  stabilito  al  comma  1, lettera a),
purche'  sussistano  tutti  gli  altri requisiti e non vi siano nella
medesima area sciabile altre scuole riconosciute.
   5.  Il  riconoscimento e' revocato nel caso in cui venga a mancare
uno  dei  requisiti  o  si  verifichi  l'inosservanza  di  una  delle
condizioni previste dal comma 1.
   6.  La  scuola  e tenuta a comunicare alla struttura competente in
materia  di  turismo  la  perdita  dei  requisiti  o delle condizioni
previsti per il riconoscimento.
   7. Prima di disporre la revoca, la struttura competente in materia
di  turismo  comunica  alla  scuola  i  motivi  che  giustificano  il
provvedimento,  la  scuola  puo'  presentare  eventuali osservazioni,
entro   il   termine   di   trenta   giorni   dal  ricevimento  della
comunicazione.
   8.  La  denominazione «scuola di sci» e «scuola di snowboard» puo'
essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.