Art. 32.
Modalita'  organizzative  delle prove attitudinali, dei corsi e degli
                                esami

   1. La giunta provinciale con proprie deliberazioni:
   a)  indice  le  prove  attitudinali,  i  corsi  e gli esami per il
conseguimento  delle  abilitazioni relative alle figure professionali
previste dal presente regolamento;
   b) stabilisce:
   1) le modalita' di ammissione alle prove attitudinali, ai corsi ed
agli   esami,  determinando  in  particolare  il  numero  massimo  di
candidati   ammessi   ai   corsi  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie;
   2)  i criteri e le modalita' di ammissione alle prove attitudinali
ed  ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di maestro di sci
da  parte  di  chi  e  gia'  in  possesso  dell'abilitazione di guida
alpina-maestro di alpinismo o di maestro di sci in discipline diverse
da quella oggetto della prova e dei corsi;
   3)  gli  obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti
ai corsi;
   4)  le  modalita'  di  applicazione  dei  provvedimenti in caso di
mancato  rispetto  degli obblighi di frequenza e di comportamento dei
partecipanti ai corsi;
   5)  le  condizioni  per il riconoscimento della regolare frequenza
dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami;
   6)  i  contenuti  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi di
aggiornamento;
   7)  i  contenuti  e  le modalita' di svolgimento dei corsi e degli
esami di specializzazione per i maestri di sci.
   2.  In  relazione  alla  tipologia di abilitazione interessata dal
provvedimento,  le  deliberazioni  previste dal comma 1 sono adottate
sentito  il  parere  delle  competenti commissioni esaminatrici e dei
collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci.