Art. 32. Modalita' organizzative delle prove attitudinali, dei corsi e degli esami 1. La giunta provinciale con proprie deliberazioni: a) indice le prove attitudinali, i corsi e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alle figure professionali previste dal presente regolamento; b) stabilisce: 1) le modalita' di ammissione alle prove attitudinali, ai corsi ed agli esami, determinando in particolare il numero massimo di candidati ammessi ai corsi in relazione alle disponibilita' finanziarie; 2) i criteri e le modalita' di ammissione alle prove attitudinali ed ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di maestro di sci da parte di chi e gia' in possesso dell'abilitazione di guida alpina-maestro di alpinismo o di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova e dei corsi; 3) gli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi; 4) le modalita' di applicazione dei provvedimenti in caso di mancato rispetto degli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi; 5) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami; 6) i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento; 7) i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di specializzazione per i maestri di sci. 2. In relazione alla tipologia di abilitazione interessata dal provvedimento, le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate sentito il parere delle competenti commissioni esaminatrici e dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci.