Art. 33. Validita' delle prove attitudinali 1. Il termine entro il quale il candidato e' tenuto a frequentare i corsi e superare i relativi esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida di accompagnatore di territorio e di maestro di sci e' stabilito in cinque anni decorrenti dalla data di superamento della relativa prova attitudinale. 2. La decorrenza del termine previsto dal comma 1 puo' essere sospesa su domanda, qualora il candidato sia impossibilitato a partecipare ai corsi o agli esami per inidoneita' psico-fisica di durata non inferiore ad un anno; la domanda deve essere corredata della documentazione medica attestante tale inidoneita' e la sua durata. 3. La sospensione del termine e disposta con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo per un periodo corrispondente alla durata dell'inidoneita' e comunque non superiore a tre anni.