Art. 33.
                 Validita' delle prove attitudinali

   1.  Il termine entro il quale il candidato e' tenuto a frequentare
i   corsi   e   superare   i  relativi  esami  per  il  conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio della professione di aspirante guida
di  accompagnatore  di territorio e di maestro di sci e' stabilito in
cinque anni decorrenti dalla data di superamento della relativa prova
attitudinale.
   2.  La  decorrenza  del  termine  previsto dal comma 1 puo' essere
sospesa  su  domanda,  qualora  il  candidato  sia  impossibilitato a
partecipare  ai  corsi  o  agli esami per inidoneita' psico-fisica di
durata  non  inferiore  ad  un anno; la domanda deve essere corredata
della  documentazione  medica  attestante  tale  inidoneita' e la sua
durata.
   3.  La  sospensione  del termine e disposta con determinazione del
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
turismo  per un periodo corrispondente alla durata dell'inidoneita' e
comunque non superiore a tre anni.