Art. 34.
         Criteri per il riconoscimento di crediti formativi

   1.  Chi  intenda  conseguire  l'abilitazione  all'esercizio  delle
professioni  previste  dal  presente regolamento ed abbia frequentato
corsi  e  sostenuto esami aventi contenuto corrispondente o analogo a
quelli  previsti  per il conseguimento della rispettiva abilitazione,
puo'   chiedere   alla   competente   commissione   esaminatrice   il
riconoscimento  di  un  credito  formativo.  A tal fine l'interessato
nella  domanda  di  riconoscimento,  indica i corsi frequentati e gli
esami sostenuti.
   2.  La  competente  commissione  esaminatrice, ove riscontri che i
corsi  e  gli esami dichiarati nella domanda corrispondano in tutto o
in  parte  con  i contenuti dei corsi e degli esami previsti ai sensi
dal  presente regolamento riconosce il credito formativo e indica per
quali  corsi  o  esami l'interessato e esentato dal frequentare o dal
sostenere per il conseguimento della relativa abilitazione.