Art. 34. Criteri per il riconoscimento di crediti formativi 1. Chi intenda conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni previste dal presente regolamento ed abbia frequentato corsi e sostenuto esami aventi contenuto corrispondente o analogo a quelli previsti per il conseguimento della rispettiva abilitazione, puo' chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo. A tal fine l'interessato nella domanda di riconoscimento, indica i corsi frequentati e gli esami sostenuti. 2. La competente commissione esaminatrice, ove riscontri che i corsi e gli esami dichiarati nella domanda corrispondano in tutto o in parte con i contenuti dei corsi e degli esami previsti ai sensi dal presente regolamento riconosce il credito formativo e indica per quali corsi o esami l'interessato e esentato dal frequentare o dal sostenere per il conseguimento della relativa abilitazione.