Art. 35.
       Percorsi di formazione in istituti secondari superiori

   1.  La  formazione  realizzata  dagli istituti secondari superiori
convenzionali con il collegio provinciale delle guide alpine e con il
collegio  provinciale  dei  maestri di sci, secondo un piano coerente
con  la  formazione  ordinaria  disposta dal presente regolamento, e'
riconosciuta:
   a)   quale   condizione   idonea  per  l'ammissione  ad  esami  di
abilitazione  per  la  figura  di  accompagnatore  di territorio e di
maestro di sci;
   b)   quale   credito   formativo  per  l'ammissione  ai  corsi  di
abilitazione per la figura di aspirante guida.
   2.  Le  condizioni  di  cui al comma 1 sono stabilite con apposita
deliberazione   della  giunta  provinciale,  sentito  il  parere  del
competente collegio provinciale.
   3.  Con  la deliberazione di cui al comma 2, la giunta provinciale
fissa le modalita' e le quote di iscrizione agli i esami.