Art. 35. Percorsi di formazione in istituti secondari superiori 1. La formazione realizzata dagli istituti secondari superiori convenzionali con il collegio provinciale delle guide alpine e con il collegio provinciale dei maestri di sci, secondo un piano coerente con la formazione ordinaria disposta dal presente regolamento, e' riconosciuta: a) quale condizione idonea per l'ammissione ad esami di abilitazione per la figura di accompagnatore di territorio e di maestro di sci; b) quale credito formativo per l'ammissione ai corsi di abilitazione per la figura di aspirante guida. 2. Le condizioni di cui al comma 1 sono stabilite con apposita deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del competente collegio provinciale. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la giunta provinciale fissa le modalita' e le quote di iscrizione agli i esami.