Art. 36. Casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento 1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione agli albi professionali disciplinati dal presente regolamento, sono esonerati dalla frequenza del corrispondente corso obbligatorio di aggiornamento: a) l'aspirante guida, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell'iscrizione al rispettivo albo, abbia frequentato il corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo; b) la guida alpina-maestro di alpinismo, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell'iscrizione al rispettivo albo abbia rivestito almeno per un anno la qualifica di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo prevista dall'art. 16 della legge provinciale; c) l'accompagnatore di territorio, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di territorio sia stato almeno per un anno componente della commissione esaminatrice prevista dall'art. 20; d) il maestro di sci, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell'iscrizione al rispettivo albo abbia rivestito almeno per un anno la qualifica di istruttore nazionale FISI prevista dall'art. 37 della legge provinciale, nelle discipline corrispondenti a quelle in cui risulta abilitato.