Art. 36.
Casi   di   esonero   dalla   frequenza   dei  corsi  obbligatori  di
                            aggiornamento

   1.  Ai  fini  del  rinnovo dell'iscrizione agli albi professionali
disciplinati dal presente regolamento, sono esonerati dalla frequenza
del corrispondente corso obbligatorio di aggiornamento:
   a)  l'aspirante  guida, che nel quadriennio antecedente la data di
scadenza  dell'iscrizione  al  rispettivo  albo, abbia frequentato il
corso  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio della
professione di guida alpina-maestro di alpinismo;
   b)  la  guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  che nel quadriennio
antecedente  la  data  di scadenza dell'iscrizione al rispettivo albo
abbia  rivestito  almeno  per  un  anno la qualifica di istruttore di
guida  alpina-maestro  di alpinismo prevista dall'art. 16 della legge
provinciale;
   c) l'accompagnatore di territorio, che nel quadriennio antecedente
la   data  di  scadenza  dell'iscrizione  all'elenco  speciale  degli
accompagnatori  di territorio sia stato almeno per un anno componente
della commissione esaminatrice prevista dall'art. 20;
   d)  il  maestro di sci, che nel quadriennio antecedente la data di
scadenza  dell'iscrizione  al  rispettivo albo abbia rivestito almeno
per  un  anno  la  qualifica  di  istruttore  nazionale FISI prevista
dall'art. 37 della legge provinciale, nelle discipline corrispondenti
a quelle in cui risulta abilitato.