Art. 37. Doveri delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci 1. Nell'esercizio della rispettiva attivita' professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'aspirante guida, l'accompagnatore di territorio ed il maestro di sci devono recare con se' la tessera di iscrizione al relativo albo professionale o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza ed esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o del personale incaricato della vigilanza. 2. La guida alpina-maestro di alpinismo e l'aspirante guida sono tenuti, in caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo, a prestare opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di garantire condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.