Art. 37.
Doveri  delle  guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei
                           maestri di sci

   1.  Nell'esercizio  della  rispettiva  attivita' professionale, la
guida     alpina-maestro    di    alpinismo,    l'aspirante    guida,
l'accompagnatore di territorio ed il maestro di sci devono recare con
se'  la  tessera  di  iscrizione  al relativo albo professionale o il
titolo  abilitante  richiesto  dallo  Stato estero di appartenenza ed
esibirlo  su  richiesta  delle  autorita'  competenti o del personale
incaricato della vigilanza.
   2.  La  guida alpina-maestro di alpinismo e l'aspirante guida sono
tenuti,  in  caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo, a
prestare   opera  di  soccorso,  compatibilmente  con  il  dovere  di
garantire condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.