Art. 38.
  Concorso alla spesa per la partecipazione ai corsi ed agli esami

   1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 10, comma 11 della
legge provinciale, trattandosi di servizi a domanda individuale per i
quali  deve  essere tendenzialmente garantita la totale copertura dei
costi,  la quota di spesa a carico di ciascun partecipante ai corsi e
agli  esami previsti dal presente regolamento e stabilita annualmente
dalla giunta provinciale.
   2.  La  quota  di  partecipazione e differenziata a seconda che il
candidato  sia residente o non residente in un comune della provincia
di  Trento,  fermo restando che la quota posta a carico del candidato
non residente non puo' essere superiore al doppio di quella stabilita
per il candidato residente.