Art. 38. Concorso alla spesa per la partecipazione ai corsi ed agli esami 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 11 della legge provinciale, trattandosi di servizi a domanda individuale per i quali deve essere tendenzialmente garantita la totale copertura dei costi, la quota di spesa a carico di ciascun partecipante ai corsi e agli esami previsti dal presente regolamento e stabilita annualmente dalla giunta provinciale. 2. La quota di partecipazione e differenziata a seconda che il candidato sia residente o non residente in un comune della provincia di Trento, fermo restando che la quota posta a carico del candidato non residente non puo' essere superiore al doppio di quella stabilita per il candidato residente.