Art. 39. Disposizioni transitorie 1. Le iscrizioni agli albi professionali provinciali delle guide alpine-maestri di alpinismo degli aspiranti guida e dei maestri di sci, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino alla scadenza del periodo di efficacia previsto rispettivamente dagli articoli 6, comma 2, e 26, comma 3, della legge provinciale. 2. Ai fini del rinnovo delle iscrizioni agli albi professionali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' considerata valida la frequenza di corsi di aggiornamento effettuati prima dell'entrata in vigore del medesimo regolamento, parimenti ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento sono ritenuti validi la frequenza dei corsi ed il possesso dei titoli previsti dall art. 36 maturati prima dell entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le prove attitudinali, i corsi e i relativi esami avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati fino al loro espletamento dalle disposizioni di legge e dai relativi provvedimenti attuativi vigenti prima della data medesima. 4. Fino alla costituzione delle commissioni esaminatrici e delle relative sottocommissione previste dal presente regolamento, continuano ad operare, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, le commissioni esaminatrici e le relative sottocommissioni costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo.