Art. 39.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Le  iscrizioni agli albi professionali provinciali delle guide
alpine-maestri  di  alpinismo  degli aspiranti guida e dei maestri di
sci, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
mantengono  la  loro  validita'  fino  alla  scadenza  del periodo di
efficacia  previsto  rispettivamente dagli articoli 6, comma 2, e 26,
comma 3, della legge provinciale.
   2.  Ai  fini del rinnovo delle iscrizioni agli albi professionali,
in  atto  alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e'
considerata  valida la frequenza di corsi di aggiornamento effettuati
prima  dell'entrata  in vigore del medesimo regolamento, parimenti ai
fini   dell'esonero   dalla   frequenza   dei  corsi  obbligatori  di
aggiornamento  sono  ritenuti  validi  la  frequenza  dei corsi ed il
possesso dei titoli previsti dall art. 36 maturati prima dell entrata
in vigore del presente regolamento.
   3. Le prove attitudinali, i corsi e i relativi esami avviati prima
della  data  di entrata in vigore del presente regolamento continuano
ad  essere  disciplinati fino al loro espletamento dalle disposizioni
di  legge  e dai relativi provvedimenti attuativi vigenti prima della
data medesima.
   4.  Fino  alla costituzione delle commissioni esaminatrici e delle
relative   sottocommissione   previste   dal   presente  regolamento,
continuano ad operare, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti
dal  presente  regolamento, le commissioni esaminatrici e le relative
sottocommissioni costituite prima della data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.