Art. 40.
                             Abrogazioni

   1.  Fermo restando quanto stabilito dall'art. 39, commi 3 e 4, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge provinciale 11
marzo 2005, n. 3 le seguenti disposizioni:
   a)  gli articoli 5, 6, 7, 8 - comma 3, 9, 10 - commi 1, 4, 5, 8, 9
e10 11, 12, 13, 14, 15, 21 - commi 3, 4 5 e 6 26, 28, 31, 32, 33, 34,
35,  36,  38 - commi 1, 2, 3, 7 e 8, 40 - commi 2, 3 e 4 - e 48 della
legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;
   b)  i  commi  1,  2,  3 e 4 dell'art. 59 della legge provinciale 3
febbraio 1995, n. 1;
   c)  la lettera vv) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale
12 febbraio 1996, n. 3;
   d)  i  commi  1  e 2 dell'art. 31 della legge provinciale 7 luglio
1997, n. 10;
   e)  i  commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19,  20, 21, 22, 23 e 24 dell'art. 23 della legge provinciale dell'11
settembre 1998, n. 10;
   f) l'art. 47 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
   Il  presente  decreto  sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale»
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
   Registrato  alla  Corte dei conti il 28 marzo 2007, registro n. 1,
   foglio n. 5