Art. 5. Esami di abilitazione per aspirante guida e criteri di valutazione delle relative prove 1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi previsti dall'art. 3 il candidato sostiene il relativo esame davanti le competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 1; le sottocommissioni valutano le prove d'esame applicando i criteri fissati dai commi 2, 3 e 4. 2. Per la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione culturale considera la conoscenza, da parte del candidato, delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi. 3. Per la valutazione delle prove tecnico-pratiche, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nonche' l'attitudine del candidato alla professione di aspirante guida nelle varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi in ciascuna voce. 4. Per la valutazione della prova di didattica, la sottocommissione tecnica considera le metodologie di insegnamento delle tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.