Art. 5.
Esami  di  abilitazione  per aspirante guida e criteri di valutazione
                        delle relative prove

   1.  Al termine di ciascuna tipologia di corsi previsti dall'art. 3
il  candidato  sostiene  il  relativo  esame  davanti  le  competenti
sottocommissioni  secondo  quanto stabilito dall'art. 12, comma 1; le
sottocommissioni  valutano  le  prove  d'esame  applicando  i criteri
fissati dai commi 2, 3 e 4.
   2.  Per  la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione
culturale  considera  la  conoscenza,  da  parte del candidato, delle
materie   oggetto   di   insegnamento   impartite  durante  i  corsi,
attribuendo  a  ciascuna  materia  un  voto  da  uno  a dieci; per il
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio
complessivo non inferiore a sei decimi.
   3.   Per   la   valutazione   delle   prove  tecnico-pratiche,  la
sottocommissione  tecnica  considera le tecniche di progressione e di
assicurazione  nonche' l'attitudine del candidato alla professione di
aspirante    guida    nelle    varie   specialita'   alpinistiche   e
sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci;
per  il  superamento  della  prova  il  candidato  deve  ottenere  un
punteggio  medio  complessivo  non inferiore a sei decimi in ciascuna
voce.
   4.   Per   la   valutazione   della   prova   di   didattica,   la
sottocommissione  tecnica  considera  le  metodologie di insegnamento
delle  tecniche  di  progressione  e  di  assicurazione  nelle  varie
specialita'  alpinistiche  e sci-alpinistiche, attribuendo un voto da
uno  a  dieci;  per  il  superamento  della  prova  il candidato deve
ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.