Art. 6. Esami di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo e criteri di valutazione delle relative prove 1. Il termine di ciascuna tipologia di corsi indicati dall'art. 4 il candidato sostiene il relativo esame davanti la sottocommissione tecnica prevista dall'art. 12, comma 3; la sottocommisione valuta le prove d'esame applicando i criteri fissati dal comma 2 del presente articolo. 2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione, di assicurazione e di soccorso nelle varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi in ciascuna voce.