Art. 6.
Esami di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo e criteri
                 di valutazione delle relative prove

   1.  Il termine di ciascuna tipologia di corsi indicati dall'art. 4
il  candidato  sostiene il relativo esame davanti la sottocommissione
tecnica  prevista dall'art. 12, comma 3; la sottocommisione valuta le
prove  d'esame  applicando i criteri fissati dal comma 2 del presente
articolo.
   2.  Per  la  valutazione  delle prove, la sottocommissione tecnica
considera le tecniche di progressione, di assicurazione e di soccorso
nelle  varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo
a  ciascuna  voce  un  voto  da uno a dieci; per il superamento della
prova  il  candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non
inferiore a sei decimi in ciascuna voce.