Art. 7. Requisiti e modalita' per l'iscrizione agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine maestri di alpinismo 1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti guida o all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maetri di alpinismo e' disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio provinciale delle guide alpine. 2. Per l'iscrizione agli albi e richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; possono chiedere l'iscrizione all'albo anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; b) la residenza o il domicilio in un comune della provincia di Trento; c) il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri Stati si applica la normativa vigente in materia; d) l'idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato medico; e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 3. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti guida, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida. 4. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale delle guide alpine maestri di alpinismo, oltre ai requisiti previsti dal comma 2 sono richieste: a) l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo; b) l'eta' non inferiore a ventuno anni.