Art. 7.
Requisiti  e  modalita'  per  l'iscrizione  agli  albi  professionali
provinciali  degli  aspiranti  guida  e delle guide alpine maestri di
                              alpinismo

   1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti
guida  o all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maetri
di  alpinismo  e' disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio
provinciale delle guide alpine.
   2. Per l'iscrizione agli albi e richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
   a)   la  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  appartenente
all'Unione  europea;  possono  chiedere l'iscrizione all'albo anche i
cittadini  di  Stati  non  appartenenti all'Unione europea, che hanno
regolarizzato  la  loro posizione ai sensi della normativa vigente in
materia di immigrazione;
   b)  la  residenza  o  il domicilio in un comune della provincia di
Trento;
   c)  il  diploma  di  istruzione  secondaria di primo grado; per il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti in altri Stati si
applica la normativa vigente in materia;
   d)   l'idoneita'   psico-fisica  all'esercizio  della  professione
attestata da certificato medico;
   e)   non   aver   riportato   condanne   penali,   che  comportino
l'interdizione,  anche  temporanea, dall'esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
   3.  Per  l'iscrizione  all'albo  professionale  provinciale  degli
aspiranti  guida,  oltre  ai  requisiti  previsti  dal  comma  2,  e'
richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante
guida.
   4. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale delle guide
alpine  maestri di alpinismo, oltre ai requisiti previsti dal comma 2
sono richieste:
   a)  l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina
maestro di alpinismo;
   b) l'eta' non inferiore a ventuno anni.